(webOd) ROMA. FLC CGIL. Percorsi abilitanti: nuove indicazioni sull’offerta formativa per vincitori di concorso. Ritardi e tempi compressi incidono su qualità e su sostenibilità.
Il MIM e il MUR forniscono ulteriori indicazioni circa l’organizzazione dei percorsi “di completamento” ai fini dell’acquisizione dell’abilitazione per i docenti vincitori di concorso. L’amministrazione e gli atenei devono adottare soluzioni utili a consentire le migliori condizioni di frequenza.

La FLC CGIL ha comunicato oggi, lunedì 7 aprile, che il Ministero dell’Istruzione e del merito con la nota 7353 del 4 aprile 2025 e il Ministero dell’Università e della Ricerca con la nota 3877 sempre del 4 aprile 2025 congiuntamente forniscono indicazioni sull’offerta formativa destinata ai vincitori di concorso.
I ministeri, riprendendo la nota 2884 del 6 febbraio 2025, richiamano la soluzione prospettata per agevolare i docenti che devono abilitarsi in una classe di concorso il cui corso non è attivato nella regione nella quale prestano servizio: lo svolgimento del percorso in collaborazione tra l’istituzione che ha attivato la specifica classe di concorso e l’istituzione più prossima alla sede di servizio.

Quindi, al fine di facilitare la definizione di accordi di collaborazione, i ministeri hanno predisposto l’elenco allegato alla nota (allegato 1) che illustra il numero dei docenti vincitori di concorso che devono conseguire l’abilitazione in una classe di concorso il cui corso non è attivato nella regione di servizio e le istituzioni che, in altre regioni, hanno invece attivato i corsi per quella classe.
Avvalendosi di questo documento, istituzioni universitarie e dell’alta formazione e USR, potranno individuare le istituzioni che in ogni regione sono disponibili a formalizzare le collaborazioni e quindi indirizzare i Docenti per effettuare l’iscrizione (che andrà formalizzata presso l’istituzione che ha attivato la classe di concorso).
La nota ricorda che, ai fini dell’individuazione del percorso di completamento, ha valore la situazione soggettiva in cui si trovano i Docenti vincitori di concorso al momento dell’attivazione dei corsi, a prescindere dai requisiti con i quali i candidati stessi hanno avuto accesso al concorso.

Gli aspetti relativi al versamento del contributo economico per lo svolgimento del corso e della suddivisione dello stesso tra istituzioni che sono parte della convenzione potranno essere definiti in autonomia dalle parti, fermo restando i limiti massimi del contributo.
La prova finale è svolta nell’istituzione che ha attivato la classe di concorso e presso la quale il candidato è iscritto e non è previsto che nella commissione d’esame siano presenti i docenti dell’altra istituzione che è parte della convenzione.
Per quanto concerne la modalità di erogazione del percorso, fermo quanto previsto dal comma 6-bis dell’art. 18 bis del d.lgs. 59/2017 – secondo cui le attività didattiche possono essere svolte con modalità telematiche sincrone, in misura non superiore al 50 per cento del totale – le previsioni inserite in fase di accreditamento, possono essere rimodulate e applicate in modo autonomo al fine di garantire il funzionamento del modello individuato e la positiva conclusione dei percorsi di completamento.

Si fa presente che i percorsi dovranno concludersi entro e non oltre il 18 luglio 2025.