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Mobilità 2025, se ottengo il trasferimento/passaggio, posso poi richiedere assegnazione?

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Dopo la firma del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il triennio 2025/28, siamo in attesa dell’Ordinanza Ministeriale con cui il Ministero indicherà la tempistica della mobilità 2025 per il personale scolastico: nel frattempo, molte sono le domande e i dubbi che gli interessati si pongono. Tra questi, sicuramente a destare preoccupazione è sempre il sistema dei vincoli, che spesso scoraggia la presentazione stessa della domanda. Ad esempio, in molti si chiedono se una volta ottenuto trasferimento o passaggio di ruolo potranno o meno chiedere assegnazione o utilizzazione, qualora non pienamente soddisfatti del movimento avuto.

I vincoli previsti per la mobilità 2025

Non può presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2025/26, a meno che non rientri nelle deroghe previste dal CCNI:

  1. Il docente a qualunque titolo assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza, anche solo giuridica, 1/9/2023.
  2. Chi a qualunque titolo assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza, anche solo giuridica, 1/9/2024.
  3. Il docente a tempo indeterminato, indipendentemente dall’anno di assunzione in ruolo, che nell’a.s. 2023/24 o 2024/25 ha presentato domanda di trasferimento/passaggio, all’interno o fuori il comune di titolarità o in altra provincia, ottenendo una scuola indicata puntualmente nel modulo domanda.

Il docente che ottiene il movimento su scelta puntuale (in una delle 3 fasi della mobilità) non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.

master italiano L2Possibilità di chiedere assegnazione provvisoria e utilizzazione

Il CCNI 2025/2028, nel riconfermare i vincoli triennali di permanenza su sede, non apporta restrizioni alla possibilità di richiedere la mobilità 2025 a carattere prettamente annuale: resta impregiudicata, infatti, la possibilità di presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione. 

Tale possibilità è valida anche nel momento in cui il richiedente dovesse aver ottenuto trasferimento in una delle sedi indicate con scelta puntuale: il vincolo legato alla preferenza, infatti, riguarda solamente i trasferimenti e passaggi e non anche le assegnazioni provvisorie o le utilizzazioni.

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