É stato sottoscritta la nuova ipotesi del CCNI Mobilità valido per il triennio 2025/2028.
In questo articolo esaminiamo nel dettaglio la questione del “vincoli” alla mobilità e delle relative deroghe esistenti.
VINCOLI TRIENNALI
La domanda di mobilità può essere presentata da tutti coloro che non siano soggetti ai c.d. “vincoli” che sono sostanzialmente due:
- Vincolo su domanda di mobilità soddisfatta: si tratta del vincolo che riguarda tutti coloro che, avendo espresso una specifica sede nell’ambito della domanda di mobilità territoriale o professionale, sono stati soddisfatti su tale specifica scuola.
- Vincolo triennale neoimmessi in ruolo: riguarda tutti i docenti neoassunti a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo a partire dall’a.s. 2023/24. In quest’ultimo caso, quindi, il vincolo è determinato dall’anno di assunzione.
VINCOLO TRIENNALE SU MOBILITÀ SODDISFATTA
L’art. 2 comma 2 del CCNI prevede che:
Al fine di tutelare l’interesse degli studenti alla continuità didattica, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Il vincolo opera per i movimenti di ciascuna delle tre fasi della mobilità di cui al successivo art. 6.
Tale vincolo è stato previsto dall’articolo 58, comma 2, lettera f), del D.L. 73/2021.
Pertanto questo vincolo:
- Riguarda chi, a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, ha ottenuto mobilità su “preferenza puntuale”, cioè esprimendo una specifica istituzione scolastica.
- Non riguarda chi ha ottenuto mobilità (sia provinciale che interprovinciale) su preferenza sintetica (distretto, comune o provincia).
- Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del contratto e alle condizioni ivi previste, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza.
- Tale vincolo non si applica neanche ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
Pertanto, il vincolo si applica esclusivamente quando il docente è stato soddisfatto su una specifica scuola (avendola richiesta puntualmente). Per evitare il vincolo, sia nel trasferimento fra comuni diversi o in altra provincia oppure nei passaggi di cattedra e di ruolo o ancora nei trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa (in questi due ultimi casi anche se si vuole ottenere la stessa scuola di titolarità o un’altra scuola nel comune di attuale titolarità), bisogna utilizzare i codici sintetici comune, distretto o provincia.
VINCOLO TRIENNALE NEOIMMESSI IN RUOLO
I docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.
Il nuovo CCNI precisa che, ai fini del calcolo del triennio di permanenza sono validi:
- gli anni di servizio svolto in utilizzazione o assegnazione provvisoria ai sensi della normativa legislativa e contrattuale di riferimento;
- gli anni di supplenza conferita ai sensi dell’art. 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 successivamente al superamento del periodo di formazione e prova;
- l’anno di servizio svolto, per disposizione di legge, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dai docenti assunti a tempo indeterminato dopo il superamento del periodo di formazione e prova;
- gli anni in cui il periodo di formazione e prova è stato differito;
- l’anno di servizio in cui il periodo di formazione e prova è stato svolto con esito negativo.
Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Pertanto:
- Il vincolo triennale riguarda solo gli immessi in ruolo a partire dall’anno scolastico 2023/2024. Nessun vincolo invece è previsto per chi è stato immesso in ruolo negli anni precedenti. Rientrano nel vincolo anche coloro che dal 2023/2024 hanno ottenuto nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune o di sostegno (da GPS I fascia).
- Per i docenti destinatari di nomina a tempo determinato finalizzata al ruolo su posto comune (es. docenti vincitori dei concorsi PNRR privi di abilitazione) si aggiunge il periodo necessario per completare la formazione iniziale e acquisire l’abilitazione.
- Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o esubero.
- Il vincolo non sa chi usufruisce dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
DEROGHE AI VINCOLI
Oltre alle deroghe sopra previste per gli specifici “vincoli”, l’art. 2 comma 6 del CCNI prevede che a tutti i docenti vincolati (a qualunque titolo) è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, purché rientrino nelle seguenti categorie:
- genitori di figlio minore di anni sedici, ossia che compie i 16 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro sedici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile)
- coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01;
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016, n. 76 convivente di soggetto con disabilità grave;
- figli di genitore ultrasessantacinquenne, ossia che compia i 65 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità (non è necessario che il genitore abbia l’invalidità o comunque una patologia).
Condizioni:
- Le categorie di docenti beneficiarie della suddetta deroga devono allegare la dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, di trovarsi in una delle condizioni sopra richiamate nonché, nei casi di cui alle superiori lettere b), c) e d), allegare la documentazione/certificazione comprovante la propria specifica situazione legittimante (a titolo esemplificativo, certificazioni relative all’invalidità e/o alla disabilità), secondo le indicazioni riportate nella O.M. che regola la mobilità. La predetta documentazione/ certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di mobilità.
- I docenti appartenenti ad una delle predette categorie beneficiano della deroga a condizione che abbiano espresso come prima preferenza il comune, o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti, ove risulti domiciliato il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere. Il docente mantiene il diritto anche nel caso in cui prima del predetto comune o distretto sub comunale siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi.L’indicazione della preferenza per il comune di ricongiungimento/assistenza, ovvero per il distretto sub comunale di residenza per comuni suddivisi in più distretti, è sempre obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento della domanda da parte dell’Ufficio competente.Esempio: Docente di Napoli in servizio a Milano, soggetto al vincolo triennale e con genitore ultrasessantacinquenne domiciliato a Napoli, per poter usufruire della deroga al vincolo dovrà obbligatoriamente indicare l’intero comune di Napoli oppure il distretto sub comunale dove risiede il familiare e ciò anche se non si vogliono esprimere altri comuni al di fuori di esso (su sottolinea quest’aspetto in quanto nelle assegnazioni provvisorie, invece, l’indicazione dell’intero comune è obbligatoria solo qualora si vogliano esprimere successivamente anche altri comuni).
- Il comune di residenza degli assistiti, dei figli minori di sedici anni o del genitore ultrasessantacinquenne può essere indicato a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’O.M. sulla mobilità, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. La residenza deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.
- In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti residente il soggetto a cui ricongiungersi o da assistere è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza del soggetto con posti richiedibili ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza del soggetto.
- Per i beneficiari degli artt. 21 e 33, comma 6, legge n. 104/1992 (disabilità personale) le condizioni che disciplinano l’espressione della preferenza di cui al precedente comma devono intendersi riferite al proprio comune di residenza. Questo significa che occorrerà esprimere come prima preferenza il proprio comune di residenza (o il distretto sub-comunale qualora per comuni suddivisi in più distretti oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso (seguite sempre dall’indicazione del comune o del distretto sub-comunale).
Attenzione: è sempre consigliato nell’indicazione delle preferenze, indicare quelle di tipo sintetico (comuni, distretti o provincie). Infatti, in questo modo, qualora la domanda di mobilità venga soddisfatta, non si sarà soggetti al vincolo triennale di cui all’art. 2 comma 2 del CCNI e ciò anche nel caso in cui nel comune in questione, sia presente una sola istituzione scolastica.