É stato firmato il nuovo CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) sulla mobilità valido per il triennio 2025/26 – 2027/28. Hanno sottoscritto il contratto tutte le organizzazioni sindacali rappresentative che hanno sottoscritto il CCNL, cioè CISL Scuola, FLC CGIL, SNALS Confsal, GILDA Unams e ANIEF.
Il nuovo CCNI detta disposizioni anche per quanto concerne la mobilità territoriale e professionale del personale docente per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria. Com’è noto, l’insegnamento in questione è stato introdotto di recente e sono titolari su questo insegnamento coloro che hanno vinto lo specifico concorso D.D.G. 1330/2023.
Viene stabilito che i docenti titolari sui posti per l’insegnamento dell’educazione motoria istituiti nella scuola primaria partecipano alle operazioni di mobilità con le regole previste per tutti gli altri docenti, con le seguenti precisazioni:
- Per l’individuazione del soprannumerario in caso di riduzione di posti del corrispondente organico nella istituzione scolastica di titolarità, anche a seguito di dimensionamento, si applicano le regole previste per tutti gli altri docenti (quindi deve essere predisposta la classica graduatoria interna d’istituto, seguendo le medesime regole per i punteggi e le esclusioni che sono previste per tutti gli altri docenti).
- I movimenti dei docenti impegnati negli altri insegnamenti della scuola primaria (post comune, sostegno) verso i posti di educazione motoria, e viceversa, sono equiparati a passaggi di cattedra (di conseguenza, trattandosi di “passaggi di cattedra” si svolgono nella fase III e sono soggetti alla medesima aliquota prevista per la mobilità professionale, pari al 25% delle disponibilità).
- La mobilità professionale verso i posti di educazione motoria è consentita ai docenti titolari su altro posto/classe di concorso in possesso della specifica abilitazione conseguita a seguito di superamento del relativo concorso ordinario (ricordiamo infatti che requisito essenziale per poter richiedere il passaggio di cattedra, è il possesso dell’abilitazione nello specifico posto).
- I docenti titolari sui posti di educazione motoria partecipano alla mobilità professionale dai posti di educazione motoria verso altre tipologie di posto/classe di concorso per le quali siano in possesso della specifica abilitazione.
É evidente che potranno richiedere il “passaggio” verso i posti di educazione motoria alla primaria, solo coloro che siano in possesso della relativa abilitazione (conseguita tramite lo specifico concorso di “educazione motoria alla primaria”).
D’altra parte, i titolari di educazione motoria alla primaria, potranno richiedere il passaggio su altre tipologia di posto sempre della primaria o di altri gradi\ordini di scuola, solo se in possesso della relativa abilitazione nella classe di concorso\ordine di scuola richiesto.
Esempio: docente titolare su educazione motoria alla primaria, se in possesso anche un “Diploma magistrale ante 2001/2002” (abilitante su infanzia/primaria), potrà richiedere il passaggio di cattedra anche su primaria posto comune.
Esempio 2: docente titolare su educazione motoria alla primaria, se in possesso anche di laurea e abilitazione su scuola secondaria (es: A48\A49), potrà richiedere il passaggio di ruolo sulla scuola secondaria.