fbpx

Docenti titolari sulla provincia ma senza sede: devono presentare domanda di mobilità per ottenere sede di titolarità [Chiarimenti]

77

É stato sottoscritta la nuova ipotesi del CCNI Mobilità valido per il triennio 2025/2028. Vediamo in questo articolo la situazione dei docenti titolari su provincia ma che non hanno ancora avuto assegnata la titolarità sulla specifica scuola.

L’art. 2 comma 5 del nuovo CCNI dispone che:

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compresi il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento. I predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono esprimere preferenze ai sensi dell’art. 6, comma 1 del presente contratto.

Rientrano in questa casistica:

  • Coloro che sono stati destinatari di nomina a tempo indeterminato, da graduatorie pubblicate entro il 31 agosto, la cui decorrenza economica sarà il 1 settembre 2025 ma con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2024 (inizio dell’anno scolastico di conferimento della nomina).
  • Docenti non abilitati, vincitori della procedura concorsuale di cui al D.M. 205 del 26 ottobre 2023 (c.d. PNRR 1), individuati su provincia dopo il 31 agosto sulla base delle graduatorie approvate entro il 31 agosto precedente all’anno scolastico di riferimento, e che non abbiano stipulato contratto a tempo determinato.
  • Docenti in esubero provinciale
  • Docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 47 del C.C.N.L. 18 gennaio 2024 o in esubero provinciale (ossia quei docenti che hanno accettato per tre anni scolasti un incarico a tempo determinato);

In sostanza, si tratta di docenti che hanno solo una “provincia” di titolarità senza però avere una sede specifica all’interno della provincia. Il CCNI prevede che i predetti docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono presentare domanda di mobilità esprimendo fino a 15 preferenze (puntuali o sintetiche).

Qualora non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase. In particolare, l’assegnazione avviene nell’ambito della fase II lettera H (c.d. Fase provinciale):

H) trasferimenti d’ufficio dei docenti titolari su provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni;

A tal fine, seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la titolarità disponibile su provincia, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune.

I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette.

In caso di mancata presentazione della domanda i docenti sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d’ufficio, con punti zero, e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l’ordine dei Bollettini.

VEDI IL CCNI MOBILITÀ 2025/28

Corso di Laurea Management dello sport

In questo articolo