(Salvo Cona) ROMA. FLC CGIL. Concorso PNRR 2: pubblicate le FAQ del ministero.
Precisazioni su corsi da 60 e 30 CFU, inserimento con riserva e punteggio per chi ha superato le prove del Concorso PNRR 1.
La FLC CGIL ha comunicato che il Ministero dell’Istruzione nelle pagine dedicate ha pubblicato le FAQ relative alle istanze di partecipazione al Concorso ordinario 2024 ex DDG 3060 del 10 dicembre 2024 e ex DDG 3059 del 10 dicembre 2024.
Si tratta di importanti chiarimenti: la possibilità di dichiarare il superamento delle prove del concorso PNRR 1 che conferisce 12,50 punti aggiuntivi; la valutazione come percorsi abilitanti selettivi dei percorsi da 60 e 30 CFU.
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Concorso ordinario 2024 ex DDG 3060 del 10 dicembre 2024
FAQ
1. D: Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile universale”?
R: No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, come anche il servizio civile nazionale, non è assimilabile al servizio civile universale, istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. Tale servizio potrà essere dichiarato nell’apposita sezione allegando l’attestazione scaricabile dal sito del Dipartimento delle politiche giovanili. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’autocertificazione.
3. D: Ho presentato istanza anche per la scuola secondaria. Devo comunque rispettare il vincolo di partecipazione in un’unica regione oppure, per questa procedura concorsuale relativa a infanzia e primaria posso indicare una regione diversa da quella indicata per la scuola secondaria?
R.: Il vincolo di partecipazione in un’unica regione opera nell’ambito della medesima procedura concorsuale. Pertanto, chi partecipa sia per la procedura concorsuale per la scuola dell’infanzia/primaria, sia per la procedura concorsuale per la scuola secondaria di I e II grado, ha facoltà di presentare le relative istanze in regioni distinte.
4. D: È valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza?
R. Sì.
5. D: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?
R. Sì.
10. D: Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, ma la procedura non risulta ancora conclusa e l’USR non ha ancora pubblicato la graduatoria di merito; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?
R: No.
11. Ho superato tutte le prove concorsuali del concorso PNRR1, l’USR ha pubblicato la graduatoria ma io non risulto tra i vincitori; posso avvalermi comunque del punteggio di cui al punto B.1?
R: Sì; il candidato autocertifica il superamento della procedura concorsuale, indicando la data di pubblicazione della graduatoria di merito.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Concorso ordinario 2024 ex DDG 3059 del 10 dicembre 2024
FAQ
8. D: Ho intenzione di iscrivermi per una classe di concorso della scuola secondaria di primo grado e per una della scuola secondaria di secondo grado; devo presentare due domande?
R. No. L’aspirante in ogni caso presenta una sola istanza di partecipazione alla procedura concorsuale, che può contenere le diverse classi di concorso e/o tipologie di posto per le quali il candidato – avendone titolo – intende concorrere, fino a un massimo di quattro (una classe di concorso del I grado; posto sostegno I grado; una classe di concorso II grado; posto sostegno II grado).
9. D: E’ valutabile ai fini del punteggio dei titoli il servizio specifico svolto nel triennio fatto valere quale requisito di accesso al concorso?
R. Sì.
10. D: Nella procedura relativa al Sostegno, è valutabile, ai sensi del punto B.4.6 della tabella dei titoli, il titolo di laurea/diploma accademico di accesso al corso di specializzazione sul sostegno?
R. No. Anche in questo caso è valutabile soltanto un’ulteriore laurea/diploma accademico.
13. D: Sono un docente tecnico pratico che ha presentato istanza per una classe di concorso della tabella B. Posso dichiarare, nel punto B.1.1. della tabella di valutazione dei titoli, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, l’abilitazione per la medesima classe di concorso?
R. Sì, qualora sia stato dichiarato quale requisito di accesso alla presente procedura il solo titolo di studio, secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del D. Lgs 59/2017, ovvero il titolo di studio congiunto con il triennio di servizio o con i 24 CFU/CFA. In tal caso, infatti, un’unica abilitazione all’insegnamento sulla specifica classe può essere considerata ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’accesso. Coloro che invece dichiarano quale requisito di accesso l’abilitazione all’insegnamento, potranno avvalersi del punteggio di cui al punto B.1.1 soltanto qualora siano in possesso di una seconda abilitazione sulla specifica classe di concorso.
17. D: partecipo al concorso in quanto abilitato a seguito del conseguimento dei 60 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 1, del decreto legislativo 59/2017. Tale abilitazione rientra tra quelle che danno diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo previsto dal punto A.1.2 della tabella di valutazione dei titoli?
Si, trattandosi di abilitazione conseguita attraverso “percorsi selettivi di accesso”, con riferimento al numero programmato. Allo stesso modo possono essere fatte valere le abilitazioni conseguite presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC, il Tirocinio Formativo Attivo ovvero il percorso svolto secondo quanto previsto dall’articolo 2-ter, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59/2017. Non possono invece fruire del punteggio in questione coloro che, già in possesso di altra abilitazione o specializzazione su sostegno, hanno conseguito l’abilitazione attraverso il percorso di cui all’articolo 2-ter, comma 4, del medesimo decreto legislativo, in quanto non soggetti al numero programmato.
17-bis. D: Sono in possesso di abilitazione su una classe di concorso di tabella A, conseguita con 30 CFU in quanto ero già in possesso del titolo di sostegno. Ho diritto a un punteggio aggiuntivo?
Sì, il punteggio previsto al punto A.1.3, in quanto il percorso svolto non ha caratteristiche di selettività; allo stesso modo, hanno diritto allo stesso punteggio coloro che hanno conseguito l’abilitazione con 30 CFU/CFA in quanto già in possesso di altra abilitazione.
20. D: Sono in possesso dell’abilitazione specifica attraverso il percorso abbreviato di 30 CFU di cui all’art. 2-ter, comma 4, del D.Lgs. 59/2017, in quanto in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno. Nella procedura di iscrizione devo selezionare quale tipologia di titolo di accesso “Titolo di studio e 30 CFU/CFA”?
No, tale tipologia deve essere selezionata dai candidati che hanno conseguito i 30 CFU non come titolo di abilitazione, ma come titolo di accesso al concorso in via transitoria, in attesa di conseguire l’abilitazione ai sensi dell’art. 18-bis del D. Lgs. 59/2017. Nel caso di specie, invece, dovrà essere selezionata la voce “Titolo di studio e abilitazione specifica” e la procedura di abilitazione “Abilitazione conseguita attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA come previsto dal D.Lgs. 59/17 art. 2-bis, comma 2, e art. 2-ter commi 4 e 4-bis”.
25. D: Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?
La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, riportando il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all’allegato 1-bis del Bando. Il servizio, a prescindere da quale delle due classi di concorso accorpate sia stato prestato, verrà valutato come specifico, anche se precedente alla data di pubblicazione del D.M. 255/2024.
27. D: Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all’estero?
R: Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui. In ogni caso, le certificazioni sono valide soltanto se conseguite nella finestra temporale in cui l’Ente risulta riconosciuto dal Ministero. … – così come comunicato il 19.12. 2024 da www.flcgil.it/scuola/precari/concorso-pnrr-2 (fonte notizia) dove si può continuare a leggere altro ancora