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UIL SCUOLA. Incarichi di elevata qualificazione per ex DSGA, Uil: “Dal contratto all’atto unilaterale. Si torna al passato”

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(Salvo Cona) ROMA. UIL SCUOLA. Incarichi di elevata qualificazione per ex DSGA, Uil: “Dal contratto all’atto unilaterale. Si torna al passato”.
Risultano pienamente confermate le motivazioni che hanno indotto la Federazione UIL Scuola Rua, a rifiutare la sottoscrizione del contratto di lavoro peggiorativo per tutto il personale ATA. Restiamo a completa disposizione del personale scolastico, sia per effettuare ulteriori e più specifici approfondimenti, che per avviare le azioni di contenzioso che saranno ritenute necessarie per la tutela dei diritti dello stesso personale.

La UIL Scuola ha diffuso un comunicato stampa nel quale si legge quanto segue, a firma della segretaria nazionale UIL Scuola, … – così come comunicato il 29.08. 2024 da www.uilscuola.it (fonte notizia)  dove si può continuare a leggere :

Con un atto formale  (la nota del 26 agosto u.s.) l’Amministrazione, nel regolamentare gli incarichi di elevata qualificazione, conferma integralmente tutte le eccezioni sollevate dalla Federazione Uil Scuola Rua in fase di trattativa per il rinnovo del CCNL 2019-21.

Con una mortificante stratificazione, graduata in cinque percorsi ben scansionati, accompagnati da altrettanti format pre-confezionati (come da tradizione), si inaugura una delle fasi più complesse del nuovo Ordinamento professionale del personale ATAquello del conferimento degli incarichi di EQ da DSGA.

Coloro che definimmo come gli storici non ottengono nulla di più di quello che già avevano, anzi perdono diritti (la titolarità sulla sede, la temporalità della stessa, oltre che l’autorità del ruolo), mentre per i nuovi (i vincitori della procedura valutativa), la sussistenza delle condizioni per l’ottenimento dell’incarico di EQ di DSGA, è assoggettata ad una verifica triennale. Qualora non ricorrano le condizioni, si determinano i presupposti per una retrocessione professionale oltre che economica destinata a colmare ogni vuoto che si determina nel sistema. Il tutto senza possibilità di scelta. Va dove serve!

L’integrazione tra le due posizioni (gli storici e nuovi funzionari) non si realizzerà mai, in quanto la figura degli ex DSGA è ad esaurimento.

Quello che invece accomuna le due posizioni è l’autorità amministrativa che attribuisce gli incarichi: in entrambe i casi ricorre la figura del “responsabile dell’ufficio relativo all’ambito territoriale competente”. Lo stesso potrà valutare se delegare tale funzione al dirigente scolastico.

Considerata l’approssimazione con cui sono stati confezionati i format, sarebbe opportuno che l’Amministrazione si astenesse dal delegare la funzione ai dirigenti scolastici assumendo la responsabilità piena e diretta degli atti con tutto quello che conseguirà, anche in termini di contenzioso. L’atto amministrativo utilizzato è quello della decretazione, un atto unilaterale che non presuppone alcun coinvolgimento del destinatario del provvedimento, tant’è che allo stesso non residua alcun facoltà di intervento. Trattasi di un atto unilaterale autoritativo, non ricettizio.

Nel merito si evidenziano le incongruenze rilevate:

Tipologia n.1 (incarico per gli ex DSGA)

Non si rileva la differenza tra la durata dell’incarico, che non è soggetto a precisi limiti temporali, e quella della permanenza nella sede. Solo quest’ultima soggiace al vincolo triennale. Non la prima, invece, la cui durata è commisurata fino alla cessazione de rapporto di lavoro.

  • Analogamente, non si comprende come opererà alla fine del triennio il diritto di precedenza. E’ un diritto assoluto, incomprimibile, oppure è un diritto relativo destinato a soggiacere in caso di concorrenza di situazioni apprezzate e valutate dalla normativa specifica?
  • Ancora più incomprensibile è la formulazione che ricorre all’art.5 ( dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità). Prima si decreta l’incarico e poi si accertano le condizioni di sussistenza dello stesso? Pare eccessivo il potere che l’Amministrazione si è attribuito considerando che, nello specifico, trattasi di personale che è già alle dipendenze. Quella apposta ha il valora di una vera e propria condizione sospensiva a tempo illimitato.

Tipologia n.2 (incarico per i neo immessi in ruolo)

Questa tipologia prevista per i vincitori della procedura valutativa, non definisce come opererà alla fine del triennio il titolo di precedenza. Diversamente dalla fattispecie precedente, trattasi semplicemente di titolo Quindi, non un diritto assoluto, sicuramente relativodestinato a comprimersi in caso di concorrenza di situazioni apprezzate e valutate dalla normativa specifica, che non sono individuate.

  • L’art.4 ( trattamento economico) è carente dei commi 2 e 3 contemplati nella fattispecie sopra specificata. Non si coglie come viene erogata la parte dell’indennità amministrativa (parte fissa) e da quale fonte di finanziamento deriva la parte variabile. Inoltre, trattandosi di personale che proviene dal profilo professionale inferiore, nulla viene specificato a proposito dell’inquadramento economico di cui lo stesso beneficerà, considerato che concorrono anche le eventuali posizioni economiche percepite. In sostanza, si è in presenza di un atto molto approssimativo che non dà alcuna certezza, né contiene alcun riferimento a passaggi amministrativi successivi che sono assolutamente necessari.
  • Analogamente al punto precedente, si propone il medesimo rilievo nella parte relativa all’art.5.

Tipologia n.3 (copertura dei posti vacanti o disponibili per l’intero anno scolastico)

  • nel format del decreto predisposto, non viene specificato il sistema utilizzato per individuare il personale destinatario dell’incarico, valutando come l’art.1 – co.10 dell’intesa del 27 giugno u.s. preveda una pluralità di situazioni (cfr. lett. d,e,f) e, conseguentemente, risulta carente della posizione e del punteggio che ha determinato l’incarico.
  • Per gli 4 e 5 si ripropongono le medesime argomentazioni addotte ai punti precedenti.

Tipologia n.4 (sostituzione del titolare assente per un periodo continuativo superiore a tre mesi)

  • nel format del decreto predisposto, non viene specificato il sistema utilizzato per individuare il personale destinatario dell’incarico, valutando come l’art.1 – co.10 dell’intesa del 27 giugno u.s. preveda una pluralità di situazioni (cfr. lett. d,e,f) e, conseguentemente, risulta carente della posizione e del punteggio che ha determinato l’incarico.
  • Per gli 4 e 5 si ripropongono le medesime argomentazioni addotte ai punti precedenti.

Tipologia n.5 (sostituzione del titolare assente per un periodo inferiore a tre mesi (competenza del Dirigente Scolastico)

  • si realizza secondo una procedura che attribuisce il potere decisionale al dirigente. Trattandosi di atti che devono presupporre necessariamente l’accettazione del destinatario, mancando l’esplicitazione di questo aspetto, l’atto si presenta come affetto da un vizio insanabile e come tale, giuridicamente nullo.

L’apertura della nuova fase negoziale costituirà l’occasione per riesaminare gli aspetti controversi individuando le possibili soluzioni.

Risultano pienamente confermate anche per le fattispecie sopra descritte, le motivazioni che hanno indotto la scrivente Federazione UIL Scuola Rua, a rifiutare la sottoscrizione del contratto di lavoro peggiorativo per tutto il personale ATA. Eventualità questa che sarà sempre più evidente man mano che si metteranno in atto tutti i passaggi esecutivi del nuovo CCNL.

E’ di tutta evidenza che le azioni consequenziali saranno tutte improntate alla protesta e alla mobilitazione che dovrà fare affidamento, necessariamente, del supporto del personale scolastico.

Alla luce delle valutazioni sopra specificate, la scrivente Segreteria rimane a completa disposizione del personale scolastico, sia per effettuare ulteriori e più specifici approfondimenti, che per avviare le azioni di contenzioso che saranno ritenute necessarie per la tutela dei diritti dello stesso personale.


In allegato il comunicato stampa della UIL Scuola (in formato pdf) e la scheda della UIL Scuola relativa all’attribuzione di incarichi di sostituzione del titolare di incarico di DSGA 

 

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