Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato la nota n. 38631 del 4 luglio 2024.
TEMPISTICHE
Le domande potranno essere presentate:
- Per il personale docente dall’11 al 24 luglio.
- Per il personale ATA dall’8 al 19 luglio 2024.
CHI PUÒ PRESENTARE DOMANDA
In estrema sintesi:
Assunti fino al 2022/2023: possono presentare sia domanda di assegnazione provvisoria sia provinciale che interprovinciale (senza deroghe perché non hanno alcun vincolo).
Assunti 2023/2024 con contratto a tempo indeterminato (es: assunti da concorso o da GAE): possono presentare domanda provinciale senza deroghe. La domanda interprovinciale è possibile solo se in presenza di una “deroga” al vincolo.
Assunti 2023/2024 con contratto a tempo determinato da straordinario BIS oppure da GPS ma assunti nel 2021/2022 o 2022/2023 che hanno rinviato l’anno di prova. Possono presentare domanda provinciale. La domanda interprovinciale è possibile solo se in presenza di una “deroga” al vincolo.
Assunti 2023/2024 con contratto a tempo determinato da GPS I fascia. Possono presentare domanda provinciale o interprovinciale in entrambi i casi solo se in possesso di una delle deroghe previste dal CCNL 19 gennaio 2024. Questo in quanto, diversamente dai docenti assunti negli anni precedenti e da coloro che sono stati assunti da straordinario BIS, l’art. 5 comma 10 del Decreto 74/2023 non consente espressamente le operazioni di assegnazione provvisoria \ utilizzazione, salvo le deroghe previste dal nuovo CCNL.
Per gli assunti con contratto a tempo determinato è in ogni caso necessario aver superato l’anno di formazione e prova.
DEROGHE AL VINCOLO TRIENNALE
In deroga ai vincoli di permanenza soprarichiamati, ai docenti è comunque garantita la partecipazione alle procedure di mobilità annuale anche interprovinciale, purché rientrino nelle seguenti categorie:
- genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
- coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Per i docenti di cui all’art. 33, commi 3 e 5, della citata legge, non è richiesto il requisito della convivenza con il soggetto da assistere previsto dall’art. 7, comma 1, del CCNI;
- coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4). - il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del CCNI.
DSGA
Si fa presente che sono ammessi a partecipare alle procedure di mobilità “annuale” anche i Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi immessi in ruolo a conclusione del concorso ordinario di cui al DD 2015 del 20.12.2018.