Alle ore 14 del 30 maggio 2024 scadono i termini per la presentazione della domanda dell’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate per l’attribuzione dei ruoli e delle supplenze nell’anno scolastico 2024-25. Quando le domande sono nulle?
Le indicazioni all’articolo 9 dell’OM 21/2009:
Sono inammissibili le domande prive della sottoscrizione del candidato o inoltrate al di fuori del termine (18 maggio), nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L’amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano violato l’obbligo di chiedere l’inserimento nelle graduatorie permanenti o l’aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.
L’esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda o sulla base della documentazione prodotta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.
Sono inoltre nulle le domande d’inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell’organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte.
L’inammissibilità o la nullità della domanda, l’esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore dell’USR o del funzionario da questi delegato prima dell’approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
I candidati che abbiano richiesto l’aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.
All’art. 12 le indicazioni sui ricorsi.
Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l’inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l’esclusione dal medesimo è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica.
Attenzione a dichiarazioni mendaci
L’OM precisa che “l’Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R.28.12.2000, n.445 pubblicato nella G.U n.42 del 20.2.2001“.