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GPS e inserimento per le classi di concorso accorpate: valgono i vecchi o i nuovi requisiti? [Chiarimenti]

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Com’è noto, con il Decreto 22 dicembre 2023, entrato in vigore l’11 febbraio, è stato disposto l’accorpamento delle seguenti classi di concorso:

Università
Università
  • A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
  • A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
  • A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
  • A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
  • A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

GRADUATORIE DISTINTE
L’art. 2 del suddetto decreto stabilisce che, per le classi di concorso accorpate, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza.

Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza.

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Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.

Pertanto, l’aggiornamento delle graduatorie per le supplenze (GPS) avviene considerando distintamente le classi di concorso che sono state accorpate (es: A-12 e A-22 oppure A-01 e A-17).

MODIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO
Il suddetto decreto, oltre a disporre l’accorpamento delle suddette classi di concorso, è intervenuto modificando i requisiti di accesso alle classi di concorso.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Come viene specificato nelle note alle tabelle:

I titoli di accesso previsti per le classi di concorso accorpate si intendono validi anche per quelle procedure che eventualmente continuino ad essere organizzate sulle classi di concorso distinte.

Questo significa che anche per le GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), si intendono validi i nuovi requisiti di accesso dettati dal decreto per le classi di concorso accorpate.

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Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU

Facendo un esempio pratico, chi sulla base delle nuove tabelle, ha i requisiti per l’accesso alla nuova classe di concorso A-01, potrà inserirsi sia per la ex classe di concorso A-01 sia per la ex classe di concorso A-17. Infatti, i nuovi requisiti, se “migliorativi”, sono sempre validi per tutti.

SALVAGUARDIA DEI VECCHI REQUISITI
L’art. 5 comma 1 del Decreto prevede che:

Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

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Quindi coloro che alla data di entrata in vigore della riforma (11 febbraio 2024), erano in possesso dei requisiti per l’accesso alle classi di concorso oggetto di revisione, possono fare riferimento ai requisiti previgenti sia per presentare domanda di partecipazione ai concorsi, ai percorsi abilitanti, ai percorsi di specializzazione sul sostegno e per il conferimento delle supplenze.

In generale infatti le riforme non operano mai retroattivamente incidendo su chi aveva, prima della riforma, i requisiti per l’accesso alla classe di concorso.

REQUISITI PREVIGENTI E ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO
Si può verificare il caso di chi, prima dell’entrata in vigore della riforma (11 febbraio), era in possesso dei requisiti per l’accesso a una delle due classi di concorso accorpate (ma non dell’altra).

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Es: docente in possesso dei requisiti per l’accesso alla A-22 ma non della A-12. Ebbene, anche in questo caso sarà possibile l’inserimento per entrambe le classi di concorso. Infatti, il punto è chiarito dalle FAQ ufficiali n. 20 e 21

Sono in possesso dei requisiti per l’accesso alla seconda fascia per la classe di concorso A-22. Posso, in applicazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. 255/2023, utilizzarli per inserirmi anche nelle graduatorie di II fascia della classe di concorso A-12?

Si. I requisiti di accesso alla seconda fascia per una delle classi di concorso accorpate sono validi anche per l’altra classe di concorso accorpata.

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Lo stesso discorso dicasi nel caso opposto in cui il docente fosse in possesso dei requisiti di accesso alla classe di concorso A-12 (vedi FAQ 21).
Parimenti, anche il possesso dell’abilitazione posseduta in una delle due classi di concorso accorpate permette l’inserimento nella I fascia per entrambe le classi di concorso oggetto di accorpamento, come chiarito dalla FAQ Ufficiale n. 19

Sono in possesso di abilitazione per la classe di concorso A-01. Posso, in applicazione del D.M. 255/2023, utilizzarla per inserirmi anche nelle graduatorie di I fascia della classe di concorso A-17?

Sì. Pur essendo stati mantenuti distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di accorpamento, il possesso dell’abilitazione per una delle classi di concorso accorpate costituisce abilitazione anche per l’altra classe di concorso accorpata.
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