La nuova ordinanza ministeriale n. 88 del 15 maggio 2024 che disciplina l’aggiornamento delle GPS, al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, interviene finalmente sul tema del servizio prestato con riserva sulla base di provvedimenti giudiziari poi successivamente caducati.
LA NUOVA ORDINANZA MINISTERIALE
L’art. 15 comma 7 dalla nuova ordinanza interviene sul punto stabilendo che:
Al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa – che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell’inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto – successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.
Viene quindi stabilita, ai soli fini della valutazione nelle graduatorie provinciali e d’istituto, la valutabilità per intero anche dei servizi prestati a seguito di provvedimenti giurisdizionali cautelari poi caducati dalla decisione definitiva.
LA VICENDA PREGRESSA
Negli scorsi anni, alcuni uffici scolastici provinciali, ritenevano che in presenza di una sentenza del TAR o del CDS favorevole all’amministrazione e contraria al docente, il servizio doveva ritenersi prestato solo di fatto e non di diritto con la conseguenza che non andava attribuito il punteggio per tutti gli anni scolastici svolti dal docente in II fascia con riserva. Si veda ad esempio la nota n. 1986 del 23 febbraio 2021 dell’Ambito Territoriale di Torino.
L’annosa questione risale a qualche anno fa (2017) quando ebbe inizio il contenzioso per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto degli ITP (insegnanti tecnico pratici), con un inizio favorevole ai ricorrenti con una sentenza che indusse il ministero, su indicazioni dell’Avvocatura dello Stato, a garantire l’accesso alla seconda fascia delle vecchie GI anche solo sulla base della mera proposizione di ricorso, anche quindi a chi era in quel momento ancora in attesa di provvedimento cautelare o di sentenza favorevole.
Dopo alcuni mesi, però, l’avvocatura di Stato tornò sulla proprie decisioni e propose appelli contro tutti i provvedimenti favorevoli ai ricorrenti fin lì emessi dal giudice amministrativo. Gli appelli furono accolti dal Consiglio di Stato e da allora si sono susseguite una serie di pronunce contrarie all’inserimento in seconda fascia degli ITP che, man mano che venivano emesse, hanno comportato per gli interessati la rescissione dei contratti di supplenza in corso (stipulati da seconda fascia con clausola rescissoria) e il ritorno in terza fascia GI.
Con la circolare 1986 del 23 febbraio 2020 l’Ambito Territoriale di Torino affermava che, in presenza di una sentenza del TAR o del CDS favorevole all’amministrazione e contraria al docente il servizio prestato in forza dei suddetti provvedimenti risulterà prestato solo di fatto e non di diritto con la conseguenza che non andrà attribuito il punteggio per tutti gli anni scolastici svolti dal docente in II fascia con riserva.
Avverso tale decisione, ANIEF Piemonte avviava una lunga interlocuzione con l’ufficio scolastico territoriale di Torino che tuttavia alla fine decideva di confermare la decisione di annullare i punteggi di servizio. Da qui la decisione di impugnare i decreti di annullamento del punteggio.
Il Tribunale di Torino, chiamato a pronunciarsi in seguito al ricordo, lo dichiarava invece valido il servizio e ordinava il ripristino del punteggio.