In questo articolo parleremo di un errore davvero molto comune che viene commesso da chi si inserisce nelle GPS sostegno specie per infanzia e primaria che può davvero penalizzare tantissimo gli aspirati.
La Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado (Tabella A\7) oltre punteggio previsto per il titolo di accesso costituito dal titolo di specializzazione su sostegno, prevede, alla voce B.1, l’attribuzione di un punteggio per il possesso dell’abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado.
Tale punteggio quindi non spetta nel caso in cui l’aspirante possieda un’abilitazione in altre classi di concorso\ordini di scuola.
In sostanza, chi si inserisce nelle GPS sostegno, oltre a dichiarare il titolo di accesso (la specializzazione su sostegno) deve anche dichiarare (se ne è in possesso) l’abilitazione sullo specifico grado.
Quest’aspetto è fondamentale per tutti gli abilitati ma assume particolare rilievo per gli aspiranti di infanzia/primaria perché per questi ordini di scuola chi è specializzato possiede sempre anche un’abilitazione su posto comune (laurea in scienze della formazione primaria, diploma magistrale o titolo equiparato).
La mancata indicazione di tale voce determinerà quindi la mancata attribuzione del relativo punteggio che spetta per l’abilitazione che, a seconda dei casi, può arrivare fino a 84 punti nel caso della laurea in Scienze della formazione primaria.
Occorre quindi prestare molta attenzione al fatto che chi è abilitato su materia/posto comune deve dichiarare il titolo di abilitazione nella voce B.1 della Tabella 7.
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Per capire quale punteggio spetta, nel caso della scuola dell’infanzia\primaria occorre fare riferimento ai punteggi previsti a sua volta dai punti A.1 e A.2 della tabella A/1.
In particolare, spettano fino a 12 punti in base al voto relativo all’abilitazione conseguita e ulteriori punti a seconda del titolo posseduto.
A titolo esemplificativo:
- la laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo primaria e infanzia) dell’ordinamento precedente al D.M. 249/2010, dà diritto a 60 punti.
- per l’abilitazione all’insegnamento conseguita con la laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 si attribuiscono 72 punti.
- per il titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico, sono attribuiti 12 punti.
- per l’abilitazione specifica conseguita attraverso altra laurea conseguita all’estero, riconosciuta quale percorso di abilitazione sono riconosciuti, per ogni anno di durata legale del corso di studi si attribuiscono 12 punti. Nel caso l’accesso a detti titoli sia stato a prova di accesso selettiva, sono attribuiti ulteriori 12 punti.
Pertanto anche il Diploma Magistrale (in quanto titolo abilitante per infanzia\primaria posto comune), deve essere dichiarato nei titoli aggiuntivi per le GPS Sostegno punto B1.
SCUOLA SECONDARIA
Parimenti, anche le abilitazioni possedute con riferimento alla scuola secondaria di primo e secondo grado, danno diritto ai punteggi dai punti A.1 e A.2 della tabella A/3.
In particolare, spettano fino a 12 punti in base al voto relativo all’abilitazione conseguita e ulteriori punti a seconda del titolo posseduto.
A titolo esemplificativo:
- per l’abilitazione conseguita presso le SSIS, i corsi biennali COBASLID e BIFORDOC e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica, sono attribuiti ulteriori 72 punti.
- per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei soli percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell’art. 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori 42 punti.
- per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale (PAS) ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, sono attribuiti ulteriori 12 punti
- per i titoli di abilitazione conseguiti all’estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove sono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto A.2 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato.
- per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori 24 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020 24 punti
- per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti (si badi che tale punteggio non è invece previsto dalle tabelle titoli delle classi di concorso ITP, tabella A\5).
Per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.