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GPS: non valutabili le certificazioni linguistiche rilasciate dai Centri Linguistici d’Ateneo [Ordinanza Ministeriale e FAQ]

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Le attuali tabelle titoli allegate nuova OM 88/2024 prevedono la valutazione delle certificazioni linguistiche nella seguente misura:

Percorsi abilitanti 30 CFU
Attivato il II ciclo dei corsi 30 CFU
  • B2 3 punti
  • C1 4 punti
  • C2 6 punti

Come precisano le tabelle, si valuta un solo titolo per ciascuna lingua straniera. Possono dunque essere valutate certificazioni linguistiche differenti ma solo per lingue differenti.

 

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Nel caso in cui invece il candidato possegga due o più certificazioni linguistiche afferenti alla stessa lingua, si valuta solo il titolo di livello più alto.

ENTI CERTIFICATORI RICONOSCIUTI
Secondo le tabelle titoli si valutano:

Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, e del decreto del Ministro dell’istruzione 18 ottobre 2022, n. 200, ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi dei predetti decreti, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera)”.

Università
Università

Pertanto soltanto le certificazioni rilasciate da tali enti ricompresi nell’elenco degli enti certificatori riconosciuti danno diritto alla valutazione in graduatorie e concorsi del settore scuola.

 

CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAI CENTRI LINGUISTICI D’ATENEO
Fino all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto del 2017, le certificazioni rilasciate dai Centri Linguistici di Ateneo (CLA) erano valutabili limitatamente al livello B2 in base a quanto stabilito dalla Nota MIUR prot. 2034 del 10/06/2014 punto n. 3.

Corsi di Perfezionamento
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

Le certificazioni linguistiche rilasciate da università (anche telematiche) di livello superiore al B2, anche se rilasciate in data anteriore al DM 7 marzo 2012, non erano comunque valutabili in graduatorie e concorsi del settore scuola.

L’O.M. 60/2020, valida per il biennio 2020/2022, l’O.M. 112/2022 e la nuova n. 88/2024 valida per il successivo biennio 2024/2026 hanno però innovato sul punto stabilendo che sono valutate solo le certificazioni rilasciate da enti ricompresi nell’elenco degli enti certificatori riconosciuti.

A ulteriore chiarimento è stato poi emanata (già nello scorso biennio e rinnovata per il biennio 2024/2026) dal Ministero la FAQ n. 25:

Abilitazione Insegnamento 30-36-60 CFU
Scopri tutto sui nuovi percorsi abilitanti all\'insegnamento!

 

Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all’estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l’elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca qui.

VEDI LE FAQ UFFICIALI

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Decreto del Direttore (09/02/2021)

FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/gps-gae/gps-non-valutabili-le-certificazioni-linguistiche-rilasciate-dai-centri-linguistici-dateneo-ordinanza-ministeriale-e-faq/

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