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Classi di concorso accorpate: chiarimenti sulla valutazione dei servizi [FAQ Ufficiale]

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Com’è noto, con il Decreto 22 dicembre 2023, entrato in vigore l’11 febbraio, è stato disposto l’accorpamento delle seguenti classi di concorso:

Prova orale, preparati con noi
Preparazione prova orale concorso docenti TER
  • A-01 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado) e A-17 (Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado);
  • A-12 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado);
  • A-24 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-25 (Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado);
  • A-29 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-30 (Musica nella scuola secondaria di I grado);
  • A-48 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado) e A-49 (Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado).

LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI
In merito alla valutazione del servizio prestato sulle classi di concorso accorpate occorre considerare quanto disposto dall’art. 15 comma 1 dell’OM 88.

In particolare:

Corsi di Perfezionamento
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.

A partire dall’anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull’altra classe di concorso aggregata”.

Questo significa che nulla cambia invece per gli anni scolastici antecedenti al 2024/2025: il servizio sarà valutato specifico solo per la classe di concorso per la quale è stato svolto e aspecifico sull’altra.

Il punto è chiarito dalla FAQ ufficiale n. 19 che di seguito riportiamo.

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Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?
I codici alfanumerici previsti dal DPR 19/2016 sono stati mantenuti distinti per le classi di concorso oggetto di accorpamento. Pertanto, la classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, esattamente come accaduto in passato.
Tale servizio, a norma dell’art. 15, comma 1, secondo capoverso, dell’O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, continuerà ad essere valutato distintamente sulle due classi di concorso, anche per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24.

FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/gps-gae/classi-di-concorso-accorpate-chiarimenti-sulla-valutazione-dei-servizi-faq-ufficiale/

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