dell’Avv. Giuseppe Lizzio
Importanti novità in tema di Carta Docente, perché grazie alla sentenza della Cassazione Civile numero 32104/22 gli educatori potranno finalmente usufruire della card del valore di € 500,00 annuale.
Infatti, con la suindicata sentenza, i giudici chiariscono come gli educatori svolgano la medesima funzione docente, così come indicato tra l’altro nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Come per gli insegnanti precari, anche il personale educativo ha ora la possibilità concreta di recuperare l’assegno dell’aggiornamento degli ultimi cinque anni ricorrendo al giudice del Lavoro.
La carta docente “dell’importo nominale di Euro 500 annui” costituisce un beneficio economico che deve essere riconosciuto al personale docente genericamente inteso, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori. Il personale educativo, nonostante sia impegnato in mansioni differenti rispetto a quella esclusivamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, tuttavia, ne condivide certamente i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, ed è per questo che ne è prevista l’espressa collocazione all’interno dell’area professionale del personale docente.
In merito agli educatori, la Cassazione rileva che con specifico riferimento alla posizione del personale educativo, il c.c.n.l. Comparto Scuola 2016-2018 lo include, infatti, nell’area professionale del personale docente. Alla luce di ciò, continuano i giudici, svolgendo una lettura coordinata delle disposizioni di legge e del c.c.n.l. di categoria sopra richiamate, emerge che il personale educativo, seppur impegnato in funzione differente rispetto a quella propriamente didattica e di istruzione, tipica del personale docente, nondimeno ne partecipa i contenuti sul piano della formazione e istruzione degli allievi, convittori e semiconvittori, di qui l’espressa collocazione all’interno dell’area professionale del personale docente. Se è indubbio, poi, che la carta docente «dell’importo nominale di €. 500 annui» costituisce un beneficio economico, non può non convenirsi sul fatto che, anche per via della disposizione da ultimo richiamata, essa debba essere attribuita, conclusivamente, al personale docente tout court, ivi compresi gli appartenenti al ruolo degli educatori.
Così concludendo: La sentenza impugnata, avendo escluso che gli educatori abbiano titolo per invocare il riconoscimento della carta docente, non è dunque conforme a tali principi e va pertanto cassata con rinvio, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Pertanto, è necessario che anche gli educatori inviino una lettera di diffida con interruzione dei termini di prescrizione al Ministero dell’Istruzione richiedendo il bonus per i cinque anni precedenti in cui si è prestato servizio e, successivamente, procedere al ricorso presso il Giudice del Lavoro al fine di farsi riconoscere dovuto.