L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha modificato il comma 1 dell’art. 34 del D.lgs n. 151/2001, introducendo un secondo mese di congedo parentale retribuito al 60% (per il solo 2024 retribuito all’80%).
per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo[già introdotto con la legge di bilancio 2023], da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione”.
Occorre subito sottolineare che la nuova disciplina trova applicazione solo con riferimento ai soli lavoratori che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
In particolare:
- Per chi ha concluso il congedo di maternità a partire dal 1 gennaio 2024 avrà diritto a fruire di tale secondo mese retribuito all’80% per il 2024 (o al 60% se ne usufruirà nel 2025 o negli anni successivi).
- Per chi ha concluso il congedo di maternità prima del 2024, nulla cambia. Il secondo mese continuerà ad essere fruito al 30%.
Non rileva la data in cui è iniziato il congedo di maternità, ma solo la data in cui questo è stato concluso.
IL PARERE DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Il Dipartimento della Funzione Pubblica con il parere del 20 febbraio 2024 ha confermato quanto sopra esposto.
Nel parere si legge che, con tale intervento normativo, che incide, quindi, sul Testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il trattamento economico per il secondo mese di congedo parentale viene elevato dal 30% all’80% a favore di coloro che, alla data del 31 dicembre 2023, risultino ancora in congedo di maternità o paternità ovvero ne fruiscano successivamente.
Ne restano, invece, esclusi coloro che, al 31 dicembre 2023, abbiano già fruito interamente del periodo di astensione obbligatoria di cui ai capi III e IV del citato Testo unico, per i quali, quindi, il trattamento economico rimane invariato come da normativa previgente.
Al riguardo, è utile rammentare che, in base all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai pubblici dipendenti possono essere erogati solo i trattamenti economici espressamente previsti dalla contrattazione collettiva, in combinazione con quanto stabilito dalla fonte legale.
In conclusione, nel caso di specie, – trattandosi di una misura di nuova introduzione a sostegno della tutela della genitorialità, avente, altresì, una diversa modalità di calcolo per l’anno in corso -, si ritiene che la stessa possa essere immediatamente applicabile a tutti i lavoratori dipendenti, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di riferimento.