Durante l’anno di nomina i docenti assunti da straordinario BIS stipulano un contratto a tempo determinato e svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova.
CONFERMA IN RUOLO
L’art. 3 comma 7 del decreto prevede che:
a seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
Questo significa che i docenti che sono stati assunti nell’anno scolastico 2023/2024 da straordinario BIS con contratto a tempo determinato, saranno assunti a tempo indeterminato solamente a decorrere dal 1° settembre 2024, non essendo prevista in questo caso la retrodatazione giuridica della nomina.
GRADUATORIE INTERNE D’ISTITUTO
I docenti assunti da straordinario BIS (al pari di coloro che sono stati assunti da GPS I fascia sostegno), non devono essere inclusi nelle graduatorie interne d’istituto.
Infatti, come chiarito a suo tempo dalla Nota dell’Ambito di Napoli, i docenti individuati, ai sensi dell’art. 59 (commi 4 e 9-bis) del d.l. n. 73/2021, nell’attesa dell’eventuale superamento del periodo di formazione e prova, nonché della prova disciplinare, sono da considerarsi giuridicamente come “supplenti” per l’anno scolastico in corso.
Pertanto, i docenti suindicati non devono essere inseriti nella graduatoria interna di istituto, nella quale devono confluire, esclusivamente, i docenti a tempo indeterminato, titolari presso l’istituto scolastico.
COSA SUCCEDE IN CASO DI CONTRAZIONE DEI POSTI
In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.
In tal senso l’Ordinanza sulla Mobilità dispone che tra i posti disponibili per la mobilità vanno detratti, tra l’altro:
- a livello di singola istituzione scolastica, o a livello provinciale in caso di eventuale contrazione di organico, le cattedre dove è in servizio nell’a.s. 2023/24 il personale docente assunto a seguito della procedura di cui all’art. 59, comma 9 bis, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106 [Assunzioni da Concorso Straordinario BIS].
Pertanto, dalle operazioni di mobilità devono essere esclusi (accantonati) i posti su cui stanno svolgendo servizio, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo, i docenti assunti da concorso straordinario BIS.
INDISPONIBILITÀ DEI POSTI PER LA MOBILITÀ
Come anticipato, i posti sui cui stanno svolgendo l’anno di formazione e prova i docenti assunti da straordinario BIS sono indisponibilità per la mobilità in quanto destinati ai docenti da assumersi a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2024.
Sul punto l’OM sulla mobilità è chiarissima: i posti devono essere accantonati a livello di singola istituzione scolastica e solo in caso di contrazione dei posti a livello di singola scuola, l’accantonamento sarà effettuato a livello provinciale.
Del resto anche lo stesso Decreto Legge 73/2021 all’art. 59 comma 9-bis che ha istituito la procedura straordinaria prevede che:
A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato.
COME VIENE ASSEGNATA LA NUOVA SCUOLA?
In caso di contrazione di posti nella scuola di servizio, il docente in questione assume la titolarità su scuola su un posto tra quelli rimasti disponibili, all’interno della provincia di riferimento, al termine delle operazioni di mobilità e comunque prima delle immissioni in ruolo.
Poiché il docente non è ancora giuridicamente “titolare” su nessuna scuola (essendo ancora con contratto a tempo determinato) non può partecipare alla domanda di mobilità né presentare eventuale domanda condizionata.
Per l’assegnazione della nuova scuola, il CCNL mobilità e l’ordinanza ministeriale non forniscono indicazioni. La nuova sede di servizio deve quindi essere assegnata dagli ambiti territoriali della provincia di riferimento.
Ad esempio, lo scorso anno l’USR Calabria ha fornito indicazioni agli ambiti territoriali di procedere d’ufficio all’assegnazione della nuova sede, individuandola di regola nell’istituzione scolastica che, secondo la catena di viciniorietà, è la più prossima a quella di servizio e tra le quali, dopo le operazioni di mobilità, residuano posti disponibili.
Altri uffici, per esempio Roma, hanno invece convocato i candidati interessati per la scelta fra le scuole disponibili.
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