Come si accede all’insegnamento?
Per poter accedere all’insegnamento è innanzitutto necessario verificare se il proprio titolo di studio (laurea o diploma) consente o meno di accedere a una o più classi di concorso e se è necessario possedere ulteriori requisiti.
Quali sono i documenti di riferimento?
Occorre fare attenzione al fatto che, a seguito delle varie riforme che si sono susseguite nel corso degli anni, i requisiti di accesso all’insegnamento sono oggetti stabiliti da diversi documenti normativi.
- Per alcune classi di concorso (a titolo esemplificativo: A18, A19, A45, A46 e in generale tutte le altre classi di concorso non toccate alle recenti riforme del 2024), i requisiti di accesso all’insegnamento rimangono stabiliti dal DPR 19 del 14 febbraio 2016, così come modificato dal decreto correttivo DM 259/2017.
- Per le classi di concorso A26 e A28 i requisiti di accesso sono stati recentemente modificati dal Decreto 20 novembre 2023 entrato in vigore il 17 gennaio 2024. Vedi qui la tabella con i nuovi requisiti.
- Per le classi di concorso A20 e A27 nonché per le classi di concorso oggetto di accorpamento (nuove A01, A12, A22, A30, A48, A70 e A71) occorre fare riferimento al decreto il decreto 22 dicembre 2023 entrato in vigore l’11 febbraio 2024. Vedi qui la tabella con i nuovi requisiti di accesso.
Le tabelle allegate a questi decreti stabiliscono la corrispondenza fra ciascuna laurea e la\le classi di concorso alle quali è possibile accedere.
Ricordiamo che tutte le riforme prevedono una clausola di salvaguardia in base alla quale: «Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per:
- presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
- alle procedure abilitanti
- ai percorsi di specializzazioni sul sostegno
- per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
VEDI TABELLA A (CLASSI DI CONCORSO A20, A27, A01, A12, A22, A30, A48, A70, A71
VEDI TABELLA A (CLASSI DI CONCORSO A26 e A28)
VEDI TABELLA A PER LE ALTRI CLASSI DI CONCORSO E TABELLA RETTIFICATIVA
COME CONTROLLARE I REQUISITI RICHIESTI
Visionando le suddette tabelle è possibile verificare per ciascuna classe di concorso:
- quali lauree (vecchio ordinamento, specialistiche o magistrali) danno accesso (rispettivamente colonna 3, 4 e 5).
- eventuali requisiti integrativi richiesti (colonna NOTE). Infatti, per alcune lauree e classi di concorso, la laurea non è titolo sufficiente a consentire l’accesso a determinate classi di concorso ma è necessario aver conseguito determinati esami/CFU. In altri casi, la laurea è titolo di accesso solo se conseguita entro una determinata data.
- l’indirizzo o gli indirizzi di studio presso i quali la classe di concorso può essere insegnata.
Come anticipato, occorre fare attenzione al fatto che, per alcune classi di concorso, i requisiti di accesso sono stati modificati dal DM 259/2017 (decreto correttivo del Decreto 19/2016). Per altre ancora sono state rettificate dai recenti decreti 20 novembre e 22 dicembre 2023.
Pertanto consigliamo di:
- Verificare innanzitutto se la propria classe di concorso rientra fra quelle modificate dalle recenti riforme (A,20, A26, A27, A28, A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70 e A-71). In tal caso verificare i requisiti di accesso direttamente nelle nuove tabelle.
- Per le altre classi di concorso non toccate dalle recenti riforme, è bene verificare i requisiti direttamente nella tabelle allegate al DM 259/2017.
- Qualora la classe di concorso non sia indicata nelle tabelle allegate al DM 259/2017, ciò significa che i requisiti vanno ricercati direttamente nel DPR 19/2016.
FACCIAMO UN ESEMPIO PER LE LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO
Così, ad esempio, la laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento, come risulta dalle tabelle è titolo di accesso alla classe di concorso A-46:
- purché conseguite entro l’A.A. 2000/2001 senza la necessità di aver sostenuto esami integrativi (vedi nota n. 5)
- se conseguita successivamente all’anno accademico 2000\2001 costituisce titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica (vedi la nota n. 1).
VERIFICA DEL PIANO DI STUDIO
I laureati vecchio ordinamento dovranno quindi esaminare il relativo piano di studio per verificare il possesso degli eventuali esami annuali o semestrali richiesti. Qualora manchino determinati esami essi dovranno essere integrati.
QUALI ESAMI SOSTENERE PER LE LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO?
I laureati Vecchio Ordinamento dovranno sostenere esami di nuovo ordinamento da 12 CFU per ciascuna annualità richiesta e con la stessa denominazione riportata nel DPR 19/2016. Infatti, un’annualità corrisponde a 12 CFU mentre una semestralità corrisponde a 6 CFU.
Come indicato dalla nota n. 3 presente nel sito del ministero, i laureati di Vecchio Ordinamento, che devono integrare il loro piano di studi, dovranno sostenere per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento da 12 CFU, con stessa o simile denominazione e nei corrispondenti SSD-Settori Scientifico Disciplinari previsti per le lauree di Nuovo ordinamento (SSD – Settori Scientifico Disciplinari).
Questo significa che i laureati vecchio ordinamento, dovranno sostenere esami di “nuovo ordinamento” che presentano la stessa denominazione degli esami “vecchio ordinamento” o quantomeno una denominazione simile e che corrispondano ai settori disciplinari richiesti per le lauree di nuovo ordinamento.
Per un approfondimento per le lauree vecchio ordinamento si veda qui.
FACCIAMO UN ESEMPIO PER LE LAUREE NUOVO ORDINAMENTO
Le lauree magistrali LMG-01, LM-16, LM-52, LM-56, LM-63, LM-77, LM-81, LM-82, LM-83, LM-87, LM-90 ecc. (e le corrispondenti lauree specialistiche) consentono l’accesso alla classe di concorso A-46:
- Con almeno 96 crediti nei settori scientifico-disciplinari SECS P, SECS S, IUS, di cui: 12 SECS – P/01, 12 SECS – P/02, 12 SECS – P/07, 12 SECS – S/03, 12 IUS – 01, 12 IUS – 04, 12 IUS – 09, 12 IUS – 10 (vedi la nota n. 6).
Gli aspiranti in possesso delle suddette lauree dovranno quindi verificare nel proprio piano di studio il possesso dei suddetti CFU. Qualora manchino determinati esami essi dovranno essere integrati.