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Mobilità: il punteggio del ricongiungimento spetta indipendentemente dall’età dei genitori [Differenze con l’assegnazione provvisoria]

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Il CCNI per la mobilità 2022/2025 prevede l’attribuzione di 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, o nel caso i docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente, per il ricongiungimento ai figli o ai genitori.

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PER QUALI FAMILIARI SPETTA
Il punteggio in questione spetta quindi per il ricongiungimento al coniuge. Solamente nel caso di assenza del coniuge oppure nel caso di docenti separati giudizialmente o consensualmente, il punteggio spetta o per il ricongiungimento ai figli o ai genitori. Il docente potrà quindi richiedere indifferentemente di ricongiungersi ai figli o ai genitori.

CONDIZIONI
Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell’ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. Dunque condizione essenziale per poter ottenere il punteggio del ricongiungimento è che i soggetti ai quali si chiede il ricongiungimento risiedano da almeno 3 mesi nel comune in questione.

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La residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa.

 

RICONGIUNGIMENTO NEL CASO DI FAMILIARE TRASFERITO NEI TRE MESI ANTECEDENTI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’ORDINANZA
Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

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PER QUALI SCUOLE SPETTA
Il punteggio di ricongiungimento spetta per le scuole del comune. Il punteggio spetta anche nel caso in cui nel comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l’insegnamento del richiedente o sedi di organico) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative richiedibili. In tal caso il punteggio sarà attribuito:

  • per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, oppure
  • per il comune sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare ovvero
  • nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, purché indicate fra le preferenze espresse (per la cura e l’assistenza dei figli disabili fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto).

Tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall’interessato una preferenza sintetica che comprenda predetto comune.

Diversamente dalle operazioni di assegnazione provvisoria, l’ordine non ha rilevanza. Pertanto, il punteggio viene assegnato per tutte le scuole ricadenti nel comune di ricongiungimento, indipendentemente dall’ordine delle stesse (non è necessario pertanto indicare una scuola del comune di ricongiungimento come prima preferenza).

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MOBILITÀ PROFESSIONALE
Il punteggio di ricongiungimento e, in generale tutti i punteggi per le esigenze di famiglia, non spettano nel caso di mobilità professionale (passaggi di cattedra e\o di ruolo).

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E RICONGIUNGIMENTO AI FIGLI, CONIUGE, GENITORE

Nel caso dell’assegnazione provvisoria, il ricongiungimento può essere richiesto indifferentemente a uno dei seguenti soggetti:

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  1. Ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario.
  2. Al coniuge o alla parte dell’unione civile.
  3. Al genitore, a prescindere dall’età degli stessi.

Diversamente dalla mobilità, non è obbligatorio richiedere il ricongiungimento al coniuge o parte dell’Unione Civile. Infatti, è possibile richiedere indifferentemente il ricongiungimento al genitore anche qualora il docente abbia figli e\o sia coniugato Per ricongiungersi al marito, al figlio o al genitore non è necessaria alcuna dichiarazione di convivenza. 

RICONGIUNGIMENTO AD ALTRE PERSONE CONVIVENTI (PARENTI, AFFINI O ALTRI CONVIVENTI)
È possibile richiedere il ricongiungimento anche ad altre persone conviventi, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica. Quindi è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria anche per ricongiungersi ad altri parenti ed affini (zio, suocera, ecc.) nonché ad altre persone conviventi, anche non familiari, ma in questo caso è richiesto il requisito della convivenza

PUNTEGGIO PER IL RICONGIUNGIMENTO AL FAMILIARE
Anche nell’assegnazione provvisoria, per il ricongiungimento al familiare spettano 6 punti.

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In particolare, il punteggio spetta per ricongiungimento:

  • al coniuge o parte dell’unione civile
  • al convivente
  • ai figli minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità
  • ai minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità  affidati
  • ai genitori di età superiore ai 65 anni 

Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria).

Attenzione: solo nell’assegnazione provvisoria (e non anche nella mobilità), il punteggio del ricongiungimento spetta solo per i genitori di età superiore a 65 anni mentre nella mobilità spetta indipendentemnete dall’età dei genitori.

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I 6 punti spettano per tutte le scuole ubicate nel comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che la stessa, alla data di presentazione della domanda, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.

La residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza dell’iscrizione stessa. Dall’iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al coniuge o parto dell’unione civile trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda. In tal caso, per l’attribuzione del punteggio, dovrà essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

VEDI CCNI MOBILITÀ
VEDI CCNI UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/assegnazioni-utilizzazioni/mobilita-il-punteggio-del-ricongiungimento-spetta-indipendentemente-dalleta-dei-genitori-differenze-con-lassegnazione-provvisoria/

 

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