Entro il 31 marzo p.v., i dirigenti scolastici redigono e pubblicano la graduatoria interna di istituto. Cosa deve fare il soprannumerario nella scuola secondaria?
Graduatoria interna di istituto
Le graduatorie interne di istituto, come detto all’inizio, sono redatte e pubblicate entro il prossimo 31 marzo, ai fini dell’individuazione dell’eventuale perdente posto, in caso di contrazione dell’organico dell’autonomia. Qui tutte le info sulla graduatoria interna
Il perdente posto è individuato dal dirigente scolastico, tenuto conto dell’organico assegnato e della graduatoria interna di istituto. Lo stesso dirigente, una volta effettuata la predetta individuazione, notifica formalmente e immediatamente all’interessato che nei suoi confronti si dovrà procedere al trasferimento d’ufficio. La notifica va effettuata nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Focalizziamo la nostra attenzione sulla scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo quelle che sono le disposizioni di cui all’articolo 21 e 22 del CCNI 2022/25.
Cosa fa il perdente posto
Ricevuta la comunicazione della condizione di soprannumerarietà, il docente interessato è riammesso nei termini per la presentazione del modulo domanda di trasferimento, entro 5 giorni dalla data della predetta comunicazione.
l soprannumerario, nello specifico, può decidere di:
- presentare domanda di trasferimento condizionata o non condizionata
- non presentare domanda di trasferimento (e quindi essere trasferito d’ufficio per ottenere la nuova titolarità)
Presentazione domanda
Modalità e tempistica
Come leggiamo anche nell’OM 30/2024, la domanda:
- si presenta utilizzando il modello di domanda pubblicato sul sito del MIM nella sezione Mobilità;
- va inoltrata, secondo le modalità previste dal Codice dell’amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all’ATP di riferimento per il tramite della scuola di servizio entro i termini per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità (ossia il 23 aprile). Tale ultima tempistica va rispettata dalle scuole, mentre l’interessato è riammesso nei termini entro 5 giorni dalla comunicazione di soprannumerarietà.
Come sopra accennato, l’interessato può condizionare o meno la domanda al permanere della situazione di soprannumerarietà; in entrambi i casi, partecipa al movimento con le modalità e il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda. L’istanza di trasferimento:
- si condiziona, rispondendo “NO” al quesito presente nel modulo domanda “Il docente soprannumerario intende comunque partecipare al movimento a domanda?”
- non si condiziona, rispondendo “SI” al sopra riportato quesito.
Domanda condizionata
Presentando domanda condizionata:
- qualora nel corso dei movimenti si liberi un posto relativo alla stessa classe di concorso/tipo di posto il docente perdente posto viene riassorbito nella scuola e non si tiene conto della domanda presentata. Nel caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella graduatoria interna di istituto;
- se accolta, il docente si considera a tutti gli effetti come trasferito d’ufficio;
- si beneficerà della precedenza di cui al punto II dell’articolo 13/1 del CCNI 2022/25 (per il rientro nella scuola di ex titolarità) e si conserverà la continuità di servizio (anche se soddisfatti in una delle preferenze espressa nell’istanza medesima).
Nella domanda condizionata, ricordiamolo, si possono indicare anche preferenze relative a comuni diversi da quello di attuale titolarità, purché si esprima, comunque, anche il codice relativo all’intero comune di titolarità oppure relativo al distretto sub comunale di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni ovvero ad altri distretti sub comunali (sia di singola scuola, sia sintetici). Se nella stessa domanda si indicano preferenze per altra provincia, il codice relativo all’intero comune di titolarità deve essere indicato prima delle preferenze provinciali relative ad altri comuni (in caso contrario le preferenze relative ad altri comuni della propria provincia di titolarità sono annullate). L’interessato, qualora soddisfatto nelle preferenze interprovinciali, non viene riassorbito.
Domande già presentate
Qualora il docente individuato soprannumerario abbia già presentato (entro i previsti termini, ossia entro il 16 marzo u.s.) una precedente istanza di trasferimento e/o passaggio, la nuova domanda eventualmente presentata (come detto sopra), in seguito alla dichiarazione di perdente posto, sostituisce la precedente. L’interessato potrà, inoltre, integrare o modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due domande intende dare la precedenza. Ovviamente, la proroga dei termini per la presentazione della domanda di passaggio di ruolo è ammessa solo se non sono ancora state avviate le operazioni di mobilità.
Mancata presentazione della domanda
Il perdente posto, che non presenta domanda di mobilità (dopo essere stato dichiarato perdente posto), è trasferito d’ufficio. Analogamente, è trasferito d’ufficio il docente che presenta domanda (condizionata o meno), ma non è soddisfatto in nessuna delle preferenze espresse (l’accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale sul trasferimento d’ufficio).
Trasferimento d’ufficio
Come detto sopra, si procede al trasferimento d’ufficio nei casi in cui il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento oppure presenti l’istanza (condizionata o meno) ma nessuno dei posti richiesti sia disponibile.
Il trasferimento in esame avviene nell’ordine seguente:
- in una scuola del comune di titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti; in subordine
- in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla base dell’apposita tabella di viciniorietà.
Si precisa quanto segue:
- i trasferimenti d’ufficio dei titolari di posto comune vengono disposti considerando anche i posti di istruzione per l’età adulta;
- i trasferimenti d’ufficio sono effettuati sulla base del punteggio attribuito dai dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria interna di istituto.
- i trasferimenti d’ufficio sono disposti considerando tutti i posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con ore d’insegnamento in classi a
tempo prolungato); - i trasferimenti d’ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di concorso, atteso che l’assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone necessariamente la disponibilità del docente;
Quanto ai trasferimenti d’ufficio dei titolari su posto sostegno, in ciascuna delle fasi in cui sono disposti (prima fase: in una scuola del comune di titolarità; in subordine, seconda fase: in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità), sono disposti nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:
- sostegno per disabili psicofisici
- sostegno per disabili dell’udito
- sostegno per disabili della vista