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DSGA facenti funzione: il parere del CSPI sulla procedura valutativa per la progressione verticale

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Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) riunito in adunanza plenaria in data 28 marzo 2024 si è espresso favorevolmente sullo schema di decreto ministeriale recante “Disposizioni concernenti la procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione” da adottare ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell’art. 59, comma 5, del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024.Corso 30 cfu abilitante all'insegnamento

 

Il CCNL relativo al Comparto Istruzione e Ricerca, triennio 2019-2021, sottoscritto definitivamente il 18 gennaio 2024 (CCNL 2024), introduce un nuovo sistema di classificazione articolato in quattro Aree (dei Collaboratori;  degli Operatori; degli Assistenti; dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione), tra le quali possono avvenire progressioni tramite procedura comparativa (c.d. progressioni verticali).

Allo scopo di tener conto dell’esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione, l’art. 59, comma 5, del CCNL 2024 prevede, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale, e comunque entro il termine del 30 giugno 2026, la possibilità di indire procedure di progressione tra un’area e quella immediatamente superiore cui ammettere i dipendenti in servizio in possesso di specifici requisiti indicati nella tabella di corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento riportata nell’Allegato D del CCNL 2024, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno.

Lo schema di decreto in questione, sottoposto al parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI), detta disposizioni – ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 59, comma 5, del CCNL 2024 – relativamente alla procedura di valutazione per la progressione dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, da attuarsi fatta salva una riserva di almeno il 50% delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, da coprire con le ordinarie procedure concorsuali destinate a tutti coloro i quali siano in possesso dei requisiti di base delineati dall’Allegato A del CCNL 2024.laureati studia e sostieni esami online

 

La procedura di valutazione, che consente la progressione degli assistenti amministrativi di ruolo che abbiano svolto le funzioni di DSGA per almeno tre anni interi e che siano in possesso dei titoli di studio e servizio indicati nel CCNL 2024, tiene conto di criteri definiti dal Ministero dell’istruzione e del merito previo confronto sindacale sulla base di specifici elementi (esperienza maturata nell’area di provenienza; titoli di studio; competenze professionali).

Il CSPI:

  • riconosce che la procedura valutativa sottoposta a parere valorizza l’esperienza e la professionalità degli assistenti amministrativi che da anni svolgono le funzioni di DSGA e che hanno avuto modo di acquisire sul campo competenze specifiche, nel concreto svolgimento di un ruolo rilevante a livello amministrativo e contabile nella governance delle istituzioni scolastiche. Le disposizioni dettate dallo schema di decreto sottoposto al parere (riguardanti nello specifico i requisiti di ammissione alla procedura; le modalità di valutazione dei titoli; la formazione delle graduatorie di merito; i contenuti del bando che deve essere adottato con decreto del Direttore generale per il personale scolastico; la composizione delle commissioni di valutazione) risultano nel complesso rispondenti alle previsioni normative e contrattuali di riferimento. La procedura comparativa degli aspiranti è inoltre oltremodo agile, in maniera tale da garantire l’attivazione delle progressioni entro il prossimo 1° settembre e poter così coprire numerosi posti liberi ed assicurare la necessaria stabilità operativa alle scuole.
  • con riferimento al testo dello schema di decreto, avanza, ad ogni modo, le seguenti osservazioni e proposte. Dal momento che si tratta della progressione ad un’area professionale con compiti di particolare rilievo, potrebbe essere opportuno accompagnare la procedura prevista, basata esclusivamente sulla valutazione dei titoli, con specifici momenti formativi volti all’approfondimento di temi connessi allo svolgimento della funzione di DSGA.
  • relativamente alle modalità di valutazione dei titoli, ritiene che sia opportuno valorizzare maggiormente gli aspiranti che abbiano prestato numerosi anni di servizio nelle mansioni di DSGA, riconoscendo loro, nel caso in cui sia raggiunto il massimo del punteggio previsto ai sensi della tabella relativa alle competenze professionali (Tabella C), la possibilità di far valere gli anni di servizio eventualmente non computabili.
  • Al fine di assicurare la funzionalità del servizio scolastico e coprire vuoti di organico nella variegata situazione territoriale, si potrebbe infine valutare l’opportunità, anche nelle more dell’espletamento delle procedure relative al concorso ordinario per l’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione e sempre senza incidere sulla percentuale dei posti ad esso destinato, di mantenere la validità della graduatoria fino al 2026, tenuto conto della fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale di cui all’art. 59, comma 5, del CCNL 2024 per le assunzioni sul 50% degli ulteriori posti che si rendessero disponibili. A tal fine è opportuna una integrazione dell’articolato che recepisca tale proposta.
  • esprime la seguente specifica richiesta di modifica nell’articolato. All’articolo 4, comma 5, si propone di precisare ulteriormente come segue: «Qualora a seguito di rinuncia, di depennamento o per altra causa, il numero dei vincitori sia inferiore a quello dei posti previsti dalla procedura di riferimento, si procede allo scorrimento delle graduatorie regionali, integrate con i candidati risultati idonei, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all’articolo 39, commi 3 e 3 bis, della legge 27 dicembre 1987, n. 449».

VEDI IL PARERE DEL CSPI

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