É stato approvato nel corso del Consiglio dei Ministri n. 75 il DDL (Disegno di Legge) semplificazioni contenente anche importanti misure per la scuola.
Ricordiamo innanzitutto che trattandosi di un disegno di legge che dovrà essere sottoposto all’approvazione dei due rami del parlamento. Di conseguenza, il disegno di legge non ha valore normativo fin quando non diviene legge con la approvazione (con o senza modificazioni) da parte sia della Camera che del Senato del medesimo testo.
Tra le misure previste vi è una stretta per quanto riguarda gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi successive.
ESAMI DI IDONEITÀ
Per quanto riguarda gli esami di idoneità per l’ammissione alle classi successive si prevede che lo studente può sostenere nello stesso anno scolastico, presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione per effetto di scrutinio finale.
Non sarà quindi in ogni caso possibile recuperare nello stesso anno scolastico più di due anni di corso successivo (attualmente invece non sono presenti limiti).
Inoltre, se l’esame di idoneità si riferisce a due anni di corso, la commissione di esame è presieduta da un presidente esterno all’istituzione scolastica, nominato dall’Ufficio scolastico regionale. Con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le tempistiche e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità, nonché le misure di vigilanza per garantirne il corretto svolgimento.
La misura riguarda tutte le scuole del sistema nazionale di istruzione cioè tutte le scuole statali e paritarie.
La misura è volta ad evitare la circostanza che con un unico esame di idoneità possano essere “recuperati” tutti gli anni mancanti. La nuova norma, se approvata, limiterebbe a due anni gli esami sostenibili nello stesso anno scolastico, prevedendo tra l’altro che, al fine di assicurare un maggior controllo, nel caso in cui l’idoneità si riferisca a due anni di corsi, la commissione di esame sarà presieduta da un presidente esterno.