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Percorsi 30 CFU docenti già abilitati: posso chiedere 5 giorni di permesso per formazione?

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Percorsi 30 CFU docenti già abilitati/specializzati

Diversamente dagli altri percorsi abilitanti, quelli destinati al personale docente già in possesso di abilitazione o specializzazione su sostegno sono ormai ai nastri di partenza, con diverse Università che hanno pubblicato i relativi bandi o hanno chiesto una manifestazione di interesse.

Università
Università

I percorsi, previsti dall’articolo 13 del DPCM 4 agosto 2023, sono slegati dal fabbisogno indicato dal Ministero e sono finalizzati a consentire, a quanti lo volessero, il conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria di primo o secondo grado (pensiamo agli specializzati su sostegno privi di abilitazione per il relativo grado di istruzione ovvero ai cosiddetti docenti “ingabbiati” che sperano di rientrare nella regione/provincia di residenza sfruttando nella mobilità il possesso di un’altra abilitazione per un eventuale passaggio di ruolo o cattedra).

Percorsi e permessi diritto studio

I docenti che parteciperanno ai suddetti percorsi abilitanti da 30 CFU non hanno potuto chiedere i permessi per diritto allo studio, considerato che la relativa domanda va presentata annualmente entro il 15 novembre- Solo in alcune regioni gli USR d riferimento hanno permesso di presentare domanda con riserva ma trattasi di pochi casi. che non risolvono il problema dei numerosi docenti che frequenteranno, nell’a.a. 2023/24 non solo il suddetto percorso ma anche:

Corsi di Perfezionamento
Rivolti a docenti che intendono aggiornarsi e arricchire le proprie competenze.
  • i percorsi da 60 CFU ( i requisiti di accesso), destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria;
  • il percorso da 30 CFU destinato ai docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis” art. 59 comma 9bis ALL.2 DPCM)
  • il percorso da 30 CFU destinato a laureati che acquisiscono i 30 CFU utili come titolo di accesso al secondo concorso fase straordinario PNRR (bando previsto dopo l’estate). Dopo aver vinto il concorso i docenti completeranno il percorso di abilitazione con gli ulteriori 30 CFU ALL.3 DPCM

A quali permessi potranno allora ricorrere gli interessati?

Permessi per motivi personali o familiari

Sicuramente ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari, ai sensi dell’articolo 15/2 del CCNL 2007 (tuttora in vigore in quanto non modificato dal CCNL 2019/21), secondo cui il docente di ruolo ha diritto a domanda, nell’anno scolastico di riferimento, a 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica anche con sostituzione a carico dell’amministrazione.

Precisiamo che, in virtù delle modifiche introdotte dal CCNL 2019/21 (art. 35), i 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari spettano anche ai docenti con supplenza al 30/06 e al 31/08 . Inoltre, come sostenuto dal sindacato Anief, anche ai predetti supplenti dovrebbe spettare la fruizione dei 6 giorni di ferie come motivi personali.

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Permessi per formazione

In merito alla formazione del personale docente, il CCNL 2019/21 (art. 36) ha introdotto alcune importanti novità che sintetizziamo di seguito:

  1. la formazione organizzata dall’amministrazione, a livello centrale o periferico, oppure dalle scuole si svolge di norma in orario di servizio e al di fuori dell’orario di insegnamento; tale disposizione si armonizza con quella di cui all’articolo 44 del medesimo CCNL, laddove prevede che le ore relative alle attività funzionali all’insegnamento (40 ore collegio docenti e informazione alle famiglie + 40 ore consigli di classe/interclasse/intersezione/GLO), non utilizzate a tal fine, sono destinate alle attività di formazione dei docenti che la scuola programma nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa;
  2. il personale che partecipa alle suddette attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti (quindi non deve chiedere giorni di permesso);
  3. è previsto il rimborso delle spese di viaggio, nel caso in cui i corsi di formazione si svolgono fuori sede;
  4. il personale docente ha diritto alla fruizione di cinque giorni, nel corso dell’anno scolastico, per la partecipazione a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi, vigente nei diversi gradi di istruzione (non si fa distinzione tra docenti di ruolo e non, per cui ne hanno diritto entrambi), per iniziative di formazione non organizzate dall’amministrazione (nei 5 giorni dunque non rientrano quelli in cui si  è impegnati per corsi organizzati dall’amministrazione);
  5. ai 5 giorni ha diritto anche il personale docente che partecipa in qualità di formatore, esperto e animatore ad iniziative di formazionei 5 giorni da fruire come discente o come formatore non sono cumulabili, per cui si ha diritto complessivamente a 5 giorni.

I suddetti giorni, però, sono destinati alla formazione funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della propria professionalità sviluppo, e non all’acquisizione di un titolo di accesso (diversamente dai permessi per diritto allo studio), quale l’abilitazione all’insegnamento. Lo stesso articolo 36 sopra richiamato prevede non a caso al comma 12 che:

All’interno delle singole istituzioni scolastiche, per il personale in servizio, iscritto ai corsi di laurea, a corsi di perfezionamento o a scuole di specializzazione, con particolare riferimento ai corsi utili alla mobilità, alla riconversione e al reimpiego, il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio,
garantisce che siano previste modalità specifiche di articolazione dell’orario di lavoro.

Master per il completamento delle classi di concorso
Master per il completamento delle classi di concorso

Tale comma, dunque, conferma implicitamente che i giorni in esame non si possono utilizzare per la frequenza di corsi di laurea, di perfezionamento nonché a scuole di specializzazione, dettando che in tali casi (come può essere anche la frequenza di un corso per conseguire un’altra abilitazione) il dirigente scolastico, nei limiti di compatibilità con la qualità del servizio, garantisca specifiche modalità di articolazione dell’orario di lavoro.

Quesito

Cos chiede una nostra lettrice:

Gentile orizzonte scuola, sono una docente a tempo indeterminato, iscritta al corso 30 Cfu che prevede una frequenza on Line pomeridiana infrasettimanale. Purtroppo la mia regione è satura e non potrò usufruire dei permessi studio, mi dovrebbe essere concessa la possibilità di non partecipare a riunioni pomeridiane richiedendo alla scuola di beneficiare dei 5 giorni annuali per formazione secondo quanto stabilito nell’articolo 36, comma 5, dell’Ipotesi di CCNL 2019/21?

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Come detto sopra, i 5 giorni in esame sono destinati alla formazione (funzionale allo sviluppo della propria professionalità), pertanto non possono essere fruiti per la frequenza di un corso abilitante, considerato che l’abilitazione è un titolo d’accesso e le diverse finalità della formazione medesima. La lettrice potrebbe ricorrere ai 3 giorni di permesso per motivi personali o familiari nonché ai 6 giorni di ferire fruite come motivi personali o familiari, fermo restando che i permessi sono per l’intera giornata e non soltanto per il pomeriggio.

FONTE: https://www.orizzontescuola.it/percorsi-30-cfu-docenti-gia-abilitati-posso-chiedere-5-giorni-di-permesso-per-formazione/

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