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Concorso scuola secondaria 2024, non è abilitante: chi vince dovrà seguire il corso di abilitazione prima di ottenere il ruolo

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Sta per concludersi la prima fase del concorso scuola 2024: fino al 19 marzo previste le prove scritte. A seguire l’orale (con prova pratica per le classi di concorso che la prevedono) e la valutazione titoli.

Le domande degli aspiranti sono tantissime. E nel corso dei nostri Question Time in diretta su OS TV proviamo a dare quante più risposte possibili.

Nell’appuntamento del 14 marzo, con Roberta Vannini, della Uil Scuola Rua, si è parlato del seguente tema: “Se un docente di ruolo dovesse vincere l’attuale concorso per altra classe di concorso, ma rifiutasse l’assunzione, sarebbe da considerare abilitato nella nuova classe di concorso?”

Questo concorso non è abilitante, a differenza dei precedenti“, chiarisce subito la sindacalista.

Coloro che vinceranno questo concorso, otterranno una supplenza annuale e in questa supplenza avranno diritto a partecipare ai percorsi abilitanti“, spiega Vannini.

Solo dopo aver ottenuto l’abilitazione potranno diventare docenti di ruolo e abilitato a tutti gli effetti per questa nuova classe di concorso“, conclude.

Queste le previsioni del bando. Nel corso del tempo si stanno strutturando però situazioni diverse.

E’ possibile infatti che, sempre prendendo come punto di riferimento il docente di ruolo della nostra domanda, che pur partecipando al concorso con laurea + 24 CFU nel frattempo consegua l’abilitazione con i percorsi da 30 CFU per docenti già abilitati in altra classe di concorso /grado di scuola/ specializzati sostegno attivati dalle Università ai sensi dell’art. 13 del DPCM 4 agosto 2023 e quindi arrivi all’assunzione di settembre con una situazione diversa rispetto a quella indicata nella domanda.

In questo caso, se lo scopo sarà stato solo quello di ottenere l’abilitazione, allora il percorso abilitante accorcia i tempi. Se si aspira anche all’incarico (il concorso è regionale) bisognerà collocarsi nel numero dei posti.

N.B. Dire “non è abilitante” è riferito esclusivamente a chi non ha effettivamente ancora abilitazione per la classe di concorso in oggetto. Se il docente è già in possesso di abilitazione, essa ha validità.

Il concorso docenti

Il concorso scuola 2024 si articola in:

  • prova scritta: 40 quesiti in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico- metodologico; 5 quesiti inglese B2; 5 quesiti informatica
  • la prova orale: accerta le conoscenze sulla disciplina, la capacità di progettazione didattica, la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese
  • valutazione dei titoli

La graduatoria di merito

Sarà formata dal numero dei candidati vincitori corrispondenti al numero dei posti a bando per la classe di concorso in oggetto in quella regione. Le graduatorie saranno scorse solo per coprire i posti degli eventuali vincitori rinunciatari.

Per le assunzioni si terrà conto di

  • riserva di posti del 30% per docenti con tre anni di servizio negli ultimi dieci, anche non consecutivi, svolti nella scuola statale di cui uno specifico Allegato 1
  • delle riserve di legge ex 68/99 Allegato A
  • della riserva di posti per militari volontari congedati
  • riserva dei posti per candidati che hanno concluso senza demerito il Servizio Civile Universale istituito e disciplinato dal Decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40. In questo caso il Ministero non ha predisposto una tabella, ma in base al DL 44/2023 la riserva è del 15% dei posti. 

Percorsi abilitanti

I percorsi attivabili risultano pertanto

  1. Corsi abilitanti da 60 CFU: Destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve di posti per docenti con tre anni di servizio ALL.1 DPCM
  2. Percorsi formativi transitori da 30 CFU: Destinato ai docenti con tre anni di servizio negli ultimi cinque presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione, o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis” art. 59 comma 9bis ALL.2 DPCM
  3. Percorsi formativi transitoria da 30 CFU: destinato a laureati che acquisiscono i 30 CFU utili come titolo di accesso al secondo concorso fase straordinario PNRR (bando previsto dopo l’estate). Dopo aver vinto il concorso i docenti completeranno il percorso di abilitazione con gli ulteriori 30 CFU ALL.3 DPCM
  4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno: Offre ai docenti già abilitati in altro grado o classe di concorso o specializzati sostegno l’opportunità di acquisire un’altra abilitazione, se in possesso del titolo di accesso richiesto per la classe di concorso NOTA MUR 15 febbraio autorizzazione ai percorsi

Inoltre

  • Percorsi formativi post concorso da 30 CFU: Pensato per i laureati che hanno avuto accesso al concorso DDG n. 2575/2023 con tre anni di servizio negli ultimi cinque alle condizioni richieste dal bando
  • Percorsi formativi post-concorso da 36 CFU/CFA: Progettato per i vincitori di concorso che hanno avuto accesso al concorso con i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Ecco i bandi e le manifestazioni di interesse per i percorsi da 30 CFU per abilitati e/o specializzati sostegno

FONTE:

https://www.orizzontescuola.it/concorso-scuola-secondaria-2024-non-e-abilitante-chi-vince-dovra-seguire-il-corso-di-abilitazione-prima-di-ottenere-il-ruolo/?fbclid=IwAR0dS7e8Cc4J0Oo0wLRkYHNwbgh6g4WwmaFCNwJUTHvHN952yVlH6qDEb10_aem_AQ_nkGfmuNl2tjDyQAcH694dwG461Fdyrz-acDhS5zuUWuz5eXekvqUmNim2nlXPExk

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