Il Ministero ha finalmente aggiunto la nota n. 3 presente all’interno del sito dedicato ai requisiti di accesso all’insegnamento, disponendo che:
- Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream.
LA SITUAZIONE PREESISTENTE ALLA RIFORMA
Il DPR 19/2016 (così come modificato dal DM 259/2017) che dettava i requisiti di accesso per le varie classi di concorso, nulla disponeva in merito alla possibilità di completare i requisiti mancanti tramite Master (e in genere altri corsi post laurea quali corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione).
Tuttavia, la nota n. 2 presente sul sito del Ministero prevedeva espressamente questa possibilità (vedi immagine sottostante):
- Gli esami o CFU richiesti possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-laurea (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e tramite corsi singoli universitari.
In sostanza, con tale nota presente sul sito del Ministero, si disponeva il principio generale secondo cui i CFU\esami mancanti potevano essere recuperati in qualsiasi modo (durante i corsi di laurea, come corsi singoli o nei corsi post laurea).
Dal 2017, sulla base di tale nota, abbiamo assistito al proliferare di tanti master c.d. “per il completamento delle classi di concorso” contenenti sostanzialmente gli esami richiesti per l’accesso a una o più classi di concorso e per ciascuno dei quali viene riportata la singola votazione e la data di sostenimento.
La possibilità di completare tramite master era stata confermata dalla nota MIUR n. 206 dell’8 febbraio 2021 rubricata “Chiarimento in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello” nella quale si affermava che:
i titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione.
Pertanto fino a qualche settimana la possibilità di completare i requisiti di accesso tramite i master (e in generale i corsi post lauream) era pacifica.
RIFORMA DELLE CLASSI DI CONCORSO
Il Decreto 20 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 Gennaio 2024, ha integrato e modificato i requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 e A-28. Il Decreto, oltre a modificare i requisiti di accesso (in generale abbassandoli) stabilisce all’art. 3 comma 1 che:
Gli esami e i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea”.
Una formula simile (anche se non identica) è utilizzata dal decreto 22 dicembre 2023 di riforma laddove si afferma che:
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici.
In seguito alla riforma anche la nota n. 2 presente sul sito del Ministero era stata aggiornata, uniformandone il contenuto rispetto a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del decreto 22 dicembre 2023.
- Viene utilizzata l’espressione “possono essere conseguiti” (e non “devono essere conseguiti”), il ché poteva lasciare intendere la possibilità di ricorrere ad altre modalità di conseguimento.
- La possibilità di conseguire i CFU\esami tramite corsi post-laurea non veniva espressamente esclusa.
- Se davvero i Master fossero stati esclusi, sarebbe rimasta come unica la possibilità di recupero quella dei corsi singoli che però, com’è noto, presentano costi molto più elevati.
- Una interpretazione restrittiva, oltre a poter scaturire in innumerevoli contenziosi, avrebbe determinato grossi problemi di valutazione per le segreterie, le università e gli uffici scolastici e sarebbe foriera di valutazioni assai discrezionali dal momento che per anni sono state fornite indicazioni differenti.
Con l’inserimento della nota n. 3 di fatto viene ripristinata la situazione preesistente alla riforma.