Il Ministero ha finalmente aggiunto la nota n. 3 presente all’interno del sito dedicato ai requisiti di accesso all’insegnamento, disponendo che:
![Corsi di Perfezionamento](https://www.orizzontedocenti.it/wp-content/uploads/2020/06/corsi-di-perfezionamento-social-300x158.jpg)
- Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal D.I. 221/2023 e dal D.I. 255/2023 possono essere conseguiti anche tramite i corsi post-lauream.
LA SITUAZIONE PREESISTENTE ALLA RIFORMA
Il DPR 19/2016 (così come modificato dal DM 259/2017) che dettava i requisiti di accesso per le varie classi di concorso, nulla disponeva in merito alla possibilità di completare i requisiti mancanti tramite Master (e in genere altri corsi post laurea quali corsi di perfezionamento e corsi di specializzazione).
![Master per il completamento delle classi di concorso](https://www.orizzontedocenti.it/wp-content/uploads/2021/08/master-completamento-classe-di-concorso-21-22-300x169.jpg)
Tuttavia, la nota n. 2 presente sul sito del Ministero prevedeva espressamente questa possibilità (vedi immagine sottostante):
- Gli esami o CFU richiesti possono essere conseguiti durante il corso di laurea (triennale, specialistica, magistrale), tramite corsi post-laurea (scuole di specializzazione, master universitari etc.) e tramite corsi singoli universitari.
In sostanza, con tale nota presente sul sito del Ministero, si disponeva il principio generale secondo cui i CFU\esami mancanti potevano essere recuperati in qualsiasi modo (durante i corsi di laurea, come corsi singoli o nei corsi post laurea).
![Prova orale, preparati con noi](https://www.orizzontedocenti.it/wp-content/uploads/2024/03/Prova-Orale-Corso-di-Preparazione-concorso-straordinario-ter-docenti-Orizzonte-Docenti-300x158.jpg)
Dal 2017, sulla base di tale nota, abbiamo assistito al proliferare di tanti master c.d. “per il completamento delle classi di concorso” contenenti sostanzialmente gli esami richiesti per l’accesso a una o più classi di concorso e per ciascuno dei quali viene riportata la singola votazione e la data di sostenimento.
La possibilità di completare tramite master era stata confermata dalla nota MIUR n. 206 dell’8 febbraio 2021 rubricata “Chiarimento in merito alla valutazione dei master universitari di I e II livello” nella quale si affermava che:
![Master mondo scuola](https://www.orizzontedocenti.it/wp-content/uploads/2023/09/1200x630_Master-Mondo-Scuola-2022-2023-1-300x158.jpg)
i titoli accademici, ulteriori rispetto al titolo di accesso, se dichiarati dall’aspirante, sono comunque oggetto di valutazione, anche qualora contengano i CFU/CFA necessari all’accesso alla classe di concorso, con l’attribuzione all’aspirante, dunque, dei punteggi previsti dalle tabelle, senza alcuna decurtazione.
Pertanto fino a qualche settimana la possibilità di completare i requisiti di accesso tramite i master (e in generale i corsi post lauream) era pacifica.
![Percorsi abilitanti 30 CFU](https://www.orizzontedocenti.it/wp-content/uploads/2024/03/2-1200x630-30-cfu-1-300x158.jpg)
RIFORMA DELLE CLASSI DI CONCORSO
Il Decreto 20 novembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 Gennaio 2024, ha integrato e modificato i requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 e A-28. Il Decreto, oltre a modificare i requisiti di accesso (in generale abbassandoli) stabilisce all’art. 3 comma 1 che:
Gli esami e i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea”.
Una formula simile (anche se non identica) è utilizzata dal decreto 22 dicembre 2023 di riforma laddove si afferma che:
![Abilitazione Insegnamento 30-36-60 CFU](https://www.orizzontedocenti.it/wp-content/uploads/2023/12/Abilitazione-insegnamento-Orizzonte-Docenti-300x158.jpg)
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici.
In seguito alla riforma anche la nota n. 2 presente sul sito del Ministero era stata aggiornata, uniformandone il contenuto rispetto a quanto previsto dall’art. 3 comma 1 del decreto 22 dicembre 2023.
![Università](https://www.orizzontedocenti.it/wp-content/uploads/2022/09/63-corsi-di-laurea-scegli-luniversita-telematica-300x258.jpg)
- Viene utilizzata l’espressione “possono essere conseguiti” (e non “devono essere conseguiti”), il ché poteva lasciare intendere la possibilità di ricorrere ad altre modalità di conseguimento.
- La possibilità di conseguire i CFU\esami tramite corsi post-laurea non veniva espressamente esclusa.
- Se davvero i Master fossero stati esclusi, sarebbe rimasta come unica la possibilità di recupero quella dei corsi singoli che però, com’è noto, presentano costi molto più elevati.
- Una interpretazione restrittiva, oltre a poter scaturire in innumerevoli contenziosi, avrebbe determinato grossi problemi di valutazione per le segreterie, le università e gli uffici scolastici e sarebbe foriera di valutazioni assai discrezionali dal momento che per anni sono state fornite indicazioni differenti.
Con l’inserimento della nota n. 3 di fatto viene ripristinata la situazione preesistente alla riforma.