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GPS e punteggio abilitazione conseguita tramite concorso e percorsi abilitanti: cosa cambia con la nuova ordinanza [Chiarimenti]

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Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) ha emanato il parere sullo schema di Ordinanza Ministeriale che disciplinerà il conferimento delle supplenze per il biennio 2024/2025 e 2025/2026.

La nuova ordinanza ministeriale prevede delle novità in merito alla valutazione delle abilitazioni all’insegnamento.

In particolare, l’attuale tabella per la I fascia delle GPS (Tabella A\3) prevede l’attribuzione di (al massimo) punti 12 in base al voto di abilitazione e di ulteriori punti a seconda del tipo di percorso di abilitazione seguito.

  • da 60 a 65 = 4
  • da 66 a 70 = 5
  • da 71 a 75 = 6
  • da 76 a 80 = 7
  • da 81 a 85 = 8
  • da 86 a 90 = 9
  • da 91 a 95 =11
  • da 96 a 100 =12

In aggiunta al punteggio in base al voto di abilitazione, è prevista l’attribuzione di un ulteriore punteggio in base al tipo di percorso svolto:

  • SSIS, COBASLID e BIFORDOC 54 punti
  • Tirocinio Formativo Attivo (edizioni 2012 e 2014) 42 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 3, comma 3, del DM 249/2010 66 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso percorsi di abilitazione speciale (PAS) ex articolo 15, comma 1-bis del DM 249/2010, sono attribuiti, in ragione della durata annuale del percorso, 12 punti

L’attuale tabella non prevedeva invece alcun punteggio aggiuntivo per le abilitazioni conseguite tramite concorsi né tantomeno per le nuove procedure abilitanti.

COSA PREVEDE LA NUOVA BOZZA
La bozza dell’OM prevede, oltre al punteggio previsto per il voto di abilitazione (max 12 punti), l’attribuzione di un ulteriore punteggio per:

  • per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori 24 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020 24 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU 24 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all’art. 13, comma 2, e all’art. 2-bis, all’art. 2-ter comma 4 e all’articolo 2-ter comma 4 bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono attribuiti ulteriori 12 punti.
  • per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 36 CFU 14 punti (su questo punto il CSPI chiede di riformulare la tabella, in modo che venga attribuito il medesimo punteggio previsto per i 60 CFU a coloro che, già in possesso dei 24 CFU entro il 31 ottobre 2022, e conseguiranno gli ulteriori 36 CFU del percorso abilitante).

CONSIDERAZIONI
Pertanto, se le indicazioni contenute nella bozza verranno confermate, chi conseguirà l’abilitazione mediante i nuovi percorsi abilitanti potrà far valere in I fascia:

  • 12 punti + max altri 12 punti in base al voto(se trattasi dei percorsi da 30 CFU). Sul punto registriamo come la proposta del CSPI proponga la correzione di un refuso tra i richiami normativi. In particolare, secondo la proposta del CSPI tale punteggio spetterebbe sia per i percorsi da 30 CFU relativi ai triennalisti sia per i percorsi riservati a coloro che sono già in possesso dell’abilitazione/specializzazione all’insegnamento. 
  • 24 punti + max altri 12 punti in base al voto(se trattasi dei percorsi da 60 CFU)
  • 14 punti + max altri 12 punti in base al voto (se trattasi dei percorsi da 36 CFU). Come anticipato questo punto potrebbe essere cambiato se venisse accolta la richiesta del CSPI.

LE GPS I FASCIA SOSTEGNO
I suddetti punteggi, inoltre, possono essere fatti valere anche per la I fascia GPS sostegno. Ricordiamo che l’abilitazione conseguita sulla materia costituisce titolo valutabile anche nella I fascia GPS sostegno. Infatti, la voce B.1 della tabella A\7 (I fascia GPS), prevede che, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/3 relativi ai punti A.1 e A.2; per gli abilitati ITP, sono attribuiti i punteggi di cui alla tabella A/5 relativi al punto A.1.


In altri termini, il conseguimento dell’abilitazione su “materia”, costituisce titolo valutabile anche nella I fascia sostegno. Pertanto, a titolo esemplificativo, il conseguimento dell’abilitazione tramite concorso ordinario su posto comune, permetterà di avere 24 punti (+ al max altri 12 punti in base al voto) anche nelle GPS I fascia sostegno al pari dell’abilitazione conseguita tramite i percorsi abilitanti da 60 CFU.

VEDI LA BOZZA
VEDI LA TABELLA A\7

FONTE: https://www.obiettivoscuola.it/concorsi/gps-e-punteggio-abilitazione-conseguita-tramite-concorso-e-percorsi-abilitanti-cosa-cambia-con-la-nuova-ordinanza-chiarimenti/

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