Ecco dei chiarimenti in ordine all’indicazione del comune di ricongiungimento per le domande di mobilità
Ciò posto, facciamo presente che:
- diversamente dalla domanda di assegnazione provvisoria la domanda di trasferimento prescinde dall’obbligo dell’indicazione del comune in cui si desidera ricongiungersi con coniuge, figli, genitori. In sostanza, si può chiedere trasferimento senza alcun limite di territorio. Il ricongiungimento serve solo per ottenere punti 6 nelle operazioni di mobilità ed esclusivamente per il comune di ricongiungimento
- non vi è alcun obbligo, diversamente dalla domanda di assegnazione provvisoria, di richiedere come prima sede il comune di ricongiungimento ai familiari. In tal modo se intendo chiedere il ricongiungimeto ai genitori (solo in assenza di coniuge o figli è possibile farlo) che risiedono a Foggia e si intende ottenere una sede a Vieste, liberamente chiederemo prima le scuole di Vieste e poi (anche come ultima sede) il comune di Foggia (ovvero anche alcune scuole). In tal caso sul comune di Foggia otterrà un punteggio aggiuntivo di punti 6 (si ripete solo per il comune di Foggia).
- SITUZIONE DEL TUTTO DIVERSA SI HA QUANDO SI CHIEDONO I BENEFICI DI PRECEDENZA LEGGE 104:
- Infatti, se si chiede la precedenza ai sensi dell’art.13 punto IV del CCNI mobilità 2022-2025 (precedenza per assistere il coniuge, il figlio e per la mobilità provinciale il genitore che si trovano in stato di gravità (legge 104/92 art.3, comma 3)), SI HA L’OBBLIGO DI INDICARE COME PRIMA PREFERENZA IL COMUNE IN CUI RISIEDE LA PERSONA DA ASSISTERE. Tale indicazione è ASSOLUTAMENTE OBBLIGATORIA. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza.
- L’identica situazione si ha nel caso della precedenza ai sensi dell’art.13 del CCNI mobilità 2022-2025 punto VII (cioè il personale scolastico coniuge convivente del personale militare o di categoria equiparata, nonché i coniugi di coloro cui viene corrisposta l’indennità di pubblica sicurezza e che si trovino nelle condizioni previste dalle citate norme). Il suddetto personale ha titolo, nelle operazioni di II e III fase riguardanti i trasferimenti, alla precedenza a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca al comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo, e in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore ovvero, una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune nel quale è stato trasferito d’ufficio il coniuge ovvero abbia eletto domicilio all’atto del collocamento in congedo.