Com’è noto, il decreto 22 dicembre 2023 (entrato in vigore l’11 febbraio 2024) del Ministro dell’Istruzione e del merito ha disposto l’accorpamento di alcune classi di concorso:
- A-01 nuova denominazione: Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-01 e ex A-17)
- A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22). Attenzione: i requisiti di accesso sono adesso comuni e uniformati sostanzialmente a quelli previsti in precedenza per la A-12 (leggermente più elevati rispetto a quelli richiesti per la A-22, con particolare riferimento ai crediti richiesti di STORIA).
- A-22 nuova denominazione: Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-24 e ex A-25)
- A-30 nuova denominazione: Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-29 e ex A-30)
- A-48 nuova denominazione: Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-48 e ex A-49)
- A-70 nuova denominazione: Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-70 e ex A-72)
- A-71 nuova denominazione: Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli V.G. (accorpa ex A-71 e ex A-3)
L’ABILITAZIONE SI ESTENDE ALL’ALTRA CLASSE DI CONCORSO?
Chi è abilitato su una delle classi di concorso accorpate, sarà considerato abilitato anche per l’intera classe di concorso frutto dell’accorpamento?
La risposta è positiva e viene fornita direttamente dalle tabelle titoli. Già in questo articolo avevamo evidenziato che sono considerati abilitati per l’insegnamento delle discipline comprese nelle nuove classi di concorso (così come accorpate), anche le abilitazioni dei precedenti ordinamenti.
Infatti la tabella A specifica che:
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso (A-01) anche le abilitazioni dei pregressi ordinamenti:
- 28/A “Educazione artistica” e 25/A “Disegno e storia dell’arte”.
- A-01 “Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado” e A-17 “Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-12 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento:
- 43/A Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media e 50/A “Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado”.
- A-12 “Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado”.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-22 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento:
- 46/A “Lingue e Letterature straniere” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua e 45/A “Lingua straniera” del pregresso ordinamento relativa a ciascuna lingua
- A-24 “Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-25 “Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado”.
- É titolo abilitante per l’insegnamento della lingua tedesca anche l’abilitazione nelle classi di concorso 96/A e 97/A del pregresso ordinamento.
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-30 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento
- Sono titoli abilitanti per l’insegnamento delle discipline comprese nella classe di concorso A-48 anche l’abilitazione del pregresso ordinamento
- 30/A “Educazione fisica nella scuola media” e 29/A “Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado”.
- A-48 “Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado” e A-49 “Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado”.
MOBILITÀ
Il punto è stato confermato anche dall’OM sulla mobilità (art. 14 comma 3) dispone che:
L’abilitazione per una delle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione del merito di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca del 22 dicembre 2023, n.255, consente il passaggio sull’altra classe di concorso accorpata.
L’INSERIMENTO NELLE GPS
Anche per quanto riguarda le GPS, nel corso dell’incontro avvenuto ieri tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e il Ministero, è stato ribadito che i docenti che hanno conseguito l’abilitazione in una delle due classi di concorso mediante procedure precedenti ai corsi abilitanti che partiranno nell’a.a. 2023/24 potranno iscriversi in prima fascia anche in relazione all’altra classe di concorso oggetto di accorpamento, in coerenza con quanto stabilito anche dall’Ordinanza Ministeriale in relazione alla mobilità del personale di ruolo.
PERCORSI ABILITANTI
Sempre nel corso dello stesso incontro è stato chiarito che il Decreto di autorizzazione all’avvio dei corsi conterrà una precisazione riguardo alle classi di concorso oggetto di aggregazione nel DM 255/2024.
Infatti, i docenti che acquisiscono l’abilitazione in una delle classi di concorso confluite nelle nuove A-01, A-12, A-22, A-30, A-48, A-70,e A-71 saranno da considerarsi abilitati per tutti gli insegnamenti compresi nell’aggregazione.
Dal prossimo anno accademico i corsi saranno attivati in riferimento alle classi di concorso accorpate.