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Mobilità: pubblicate le Ordinanze Ministeriali; domande docenti dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024; vincoli e deroghe

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É stata pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 30 del 23 febbraio 2024 che avvia le procedure di mobilità del personale docente, educativo e ATA per l’anno scolastico 2024/2025. Per i docenti di religione cattolica è disponibile un’ordinanza ad hoc.Corso 30 cfu abilitante all'insegnamento

 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
I termini per la presentazione della domanda sono i seguenti:

  • Personale docente
    La domanda va presentata dal 26 febbraio 2024 al 16 marzo 2024.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 23 aprile 2024.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 17 maggio 2024.
  • Personale educativo
    La domanda va presentata dal 28 febbraio 2024 al 19 marzo 2024.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 24 aprile 2024.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 22 maggio 2024.
  • Personale ATA
    La domanda va presentata dal 8 marzo 2024 al 25 marzo 2024.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 6 maggio 2024.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 27 maggio 2024.
  • Insegnanti di religione cattolica
    La domanda va presentata dal 21 marzo 2024 al 17 aprile 2024.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio 2024.

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va compilata e inoltrata sul portale del Ministero dell’Istruzione, nella sezione dedicata alle Istanze on line.laureati studia e sostieni esami online

 

Solo gli Insegnanti di religione cattolica devono compilare la domanda utilizzando il Modello disponibile in questa sezione, alla voce Modulistica – Mobilità.

Per accedere a Istanze on line occorre essere registrati all’area riservata del Portale ministeriale. Ricordiamo che si può accedere anche con le credenziali SPID.

Chi non è registrato può farlo, selezionando la voce Registrati , presente in basso a destra nella schermata di LOGIN, e consultando il manuale predisposto.

VINCOLO TRIENNALE PER MOBILITÀ SODDISFATTA SU SCELTA PUNTUALE
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del CCNI 2022, il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di sede, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo.CORSI SINGOLI universitario per acquisire nuovi cfu columbus academy

 

Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase, attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso
comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Si precisa che per richiesta puntuale di sede, di cui al primo periodo del presente comma, si intende la richiesta puntuale di istituzione scolastica, come da articolo 9, comma 2, lett. a), della presente ordinanza.

Il vincolo triennale non si applica:

  1. ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’articolo 13 del CCNI 2022 e alle condizioni previste dal suddetto contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
  2. ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.

VINCOLO TRIENNALE PER MOBILITÀ INTERPROVINCIALE
Una delle novità previste è che il vincolo derivante dall’aver ottenuto la mobilità interprovinciale nel 22/23 o nel 23/24 si applica solo nel caso in cui sia stata ottenuta una preferenza puntuale di sede (e non anche nel caso di preferenza sintetica di Comune, Distretto o Provincia).

 

Vengono sostanzialmente uniformati i vincoli derivanti dall’aver ottenuto la mobilità provinciale e interprovinciale: in entrambi i casi il vincolo si applica solo nel caso di mobilità soddisfatta su preferenze puntuali di sede.

VINCOLO TRIENNALE PER I NEOIMMESSI IN RUOLO
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sostituito dall’art. 44, comma 1, lettera g), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dell’art. 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo sostituito dall’art. 5, comma 20, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i docenti della scuola Il Ministro dell’istruzione e del merito dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, permangono presso l’istituzione scolastica ove hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova.

Il vincolo triennale di cui al presente comma non si applica nei casi di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo concorso.

DEROGHE AI VINCOLI TRIENNALI
Ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis, del CCNI 2022, e dell’art. 34, comma 9-bis, del CCNI 2022, come introdotti dall’Accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto in data 21 febbraio 2024, in deroga a quanto previsto nei commi 2, 4, 7 e 8 del presente articolo, nonché nel primo periodo del comma 5 del successivo art. 24, è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità, anche durante lo svolgimento del periodo di prova, alle seguenti categorie di docenti immessi in ruolo e di personale inquadrato nell’area dei DSGA:

 

  1. genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
  2. coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (vengono ricompresi nel concetto di caregiver non solo di disabili gravi e quelli con invalidità personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall’art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3 ovvero genitori ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età).
  3. coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art.42 del decreto legislativo 151/20
  4. che rivestono la qualità di:
    1. coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
    2. padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
    3. uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
    4. uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
    5. parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di
      patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
    6. il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.

NORMATIVA

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