Con la nota 3042 del 15 Febbraio 2024, inviata ai Rettori delle Università statali e non statali e alle Università telematiche e delle Istituzioni AFAM, il MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) ha fornito chiarimenti in merito all’accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2023/2024.
DECRETI DI ACCREDITAMENTO
In relazione all’avvio dei percorsi di formazione iniziale dei docenti per l’a.a. 2023/2024, si rende noto che i decreti di accreditamento e non accreditamento dei percorsi di cui all’art. 4 del D.P.C.M. 4 agosto 2023, con le relative raccomandazioni e motivazioni dell’ANVUR, sono consultabili nella Banca Dati CINECA RAD-SUA CdS all’indirizzo https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/
DECRETI ATTUATIVI DEL DPCM
Si fa presente, inoltre, che sono in corso di perfezionamento i decreti attuativi del citato DPCM, aventi ad oggetto, rispettivamente, l’individuazione della quota di riserva posti dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 nonché il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del citato D.P.C.M.
Successivamente alla pubblicazione dei suddetti Decreti, dunque, sarà possibile emanare i bandi da parte delle Istituzioni.
PERCORSI DA 30 CFU PER ABILITATI\SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO
Si coglie l’occasione per ribadire che, con l’accreditamento dei percorsi si intende autorizzato anche l’avvio dei percorsi di cui all’art. 13 del D.P.C.M. per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA.
Si precisa che tali percorsi – ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.P.C.M. – sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale di cui all’art. 6, comma 4 dello stesso D.P.C.M. e che le Istituzioni per cui è stato previsto l’accreditamento dei percorsi possono avviarli senza ulteriori comunicazioni da parte dello scrivente Ministero, secondo le modalità di cui all’art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.