Il decreto 22 dicembre 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 Febbraio 2024, ha dettato disposizioni anche in merito all’insegnamento con la metodologia CLIL.
COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO
Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti a eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84.
I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.
REQUISITI PER INSEGNARE CON LA METODOLOGIA CLIL
I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:
a) certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
b) attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante “Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole”, ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511,concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.
CHIARIMENTI
Occorre sempre fare attenzione al fatto che esistono diverse tipologie di CLIL tra i quali non occorre fare confusione:
- I titoli di perfezionamento all’insegnamento CLIL (con le caratteristiche di cui al DM 249/2010 e al DM 30 settembre 2011) da 60 CFU ai quali possono accedere esclusivamente gli insegnanti in possesso di abilitazione, con un Livello C1 di lingua certificato e che prevedono almeno 300 ore pari a 12 CFU.
- I corsi da 20 CFU previsti dal DDG n. 6 del 16 aprile 2012 rivolti ai docenti di discipline non linguistiche in servizio presso i Licei e gli Istituti Tecnici, organizzati dagli USR in collaborazione con le università.
- Altri corsi di perfezionamento di 1500 ore 60 CFU che hanno a oggetto la metodologia CLIL e che non presentano le caratteristiche dei corsi di cui sopra (non prevedono un tirocinio, non richiedono il possesso dell’abilitazione in una disciplina non linguistica e non richiedono il possesso di una certificazione nella specifica lingua straniera). Si tratta in sostanza di normalissimi corsi di perfezionamento che, se congiunti al possesso della certificazione linguistica, sono valutati 3 punti nelle GPS. La stragrande maggioranza dei corsi CLIL in circolazione appartiene a questa terza categoria.
Ebbene, solo i corsi di cui alle voci a) e b) disciplinati rispettivamente dal DM 249/2010 e dal DDG n. 6 del 16 aprile 2012, consentono di insegnare una disciplina non linguistica con la metodologia CLIL.
Il corso di cui al punto c), non prevendendo alcun tirocinio, non permette di “insegnare” con la metodologia CLIL. Si tratta infatti di un mero titolo culturale valutabile nelle graduatorie e nei concorsi in conformità alle tabelle titoli vigenti.
Fonte: https://www.obiettivoscuola.it/normativa-scolastica/riforma-delle-classi-di-concorso-le-novita-per-linsegnamento-con-la-metodologia-clil-chiarimenti/?fbclid=IwAR3JzZH2ZQLXOwvi-OLaTdRNJpCOMqn-7NSoeC3pkwGX8JtnHzORcCjkxGw_aem_AYshGalx3NtSWIbYva18_o-jEq-Hngy8ozK0KUuBRzIe3WYLn1JUf7hVIQX3lyw86Fs#lsnbp6r2nzv8alnqsmr