É stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 2024 il decreto 22 dicembre 2023 del Ministro dell’Istruzione e del merito riguardante la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado.
In questo articolo ci soffermiamo sulla nuova classe di concorso A-12 frutto dell’accorpamento della ex A-12 e della ex A-22.
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ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO
A-12 nuova denominazione: Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado (accorpa ex A-12 e ex A-22).
Per tali nuove classi di concorso (oggetto di accorpamento), resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e i codici utilizzati per lo stato giuridico dei singoli docenti saranno opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza.
Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza. Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.
NUOVE LAUREE
In base alla nuova tabella A, possono adesso accedere alla classe di concorso A-12 anche coloro che siano in possesso delle seguenti lauree:
- Scienze Filosofiche (LM-78)
- Filosofia e storia della scienza (LS-17)
- Storia della filosofia (LS-96)
- Media, comunicazione e giornalismo (LM-19 e LS 13)
- Scienze delle religioni (LM-64 e LS-72)
- Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale (LS-11)
In tutti i casi è necessario rispettare i requisiti richiesti dalla nota n. 7: 84 CFU complessivamente richiesti
Anche la LS-18 (Filosofia teoretica, politica ed estetica) permette l’accesso a condizione di rispettare i requisiti di cui alla nota 8.
MODIFICA DEI REQUISITI PREESISTENTI
Occorre fare anche attenzione ad alcune modifiche presenti nella nuova tabella:
- Per alcune lauree vecchio ordinamento (es: Lettere, Geografia, Storia e Materie letterarie) conseguite dopo il 2000/2001, laddove prima erano richiesti gli esami di “lingua latina o letteratura latina”, la nuova tabella invece li richiede entrambi “lingua latina, letteratura latina”. Per le stesse lauree, mentre prima erano richieste due annualità di storia, adesso ne viene richiesta solo una (vedi nota n. 1).
- Per le lauree nuovo ordinamento (magistrali e specialistiche), i requisiti per l’accesso alla classe di concorso ex A-12 (superiori) non vengono modificati. Vengono invece modificati e uniformati alla A-12, i requisiti di accesso per la secondaria di I grado.
Infatti:
- la precedente tabella richiedeva almeno 80 creditinei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO di cui 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 12 tra L-ANT/02 o 03, M-STO/01 o 02 o 04
- la nuova tabella prevede per la nuova A-12 (che ingloba sia I che II grado) almeno 84 crediti nei settori scientifico disciplinari L-FIL-LET, L-LIN, M-GGR, L-ANT e M-STO, di cui: 12 L-FIL-LET/04, 12 L-FIL-LET/10, 12 L-FIL-LET/12, 12 L-LIN/01, 12 M-GGR/01, 24 tra L-ANT/02 o 03 e M-STO/01 o 02 o 04.
COMPUTABILITÀ DEGLI ESAMI\CFU MANCANTI
Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO E RECUPERO DEGLI ESAMI
Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di
nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.
EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento ad essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Resta fermo che, come previsto dall’art. 5, comma 1, «Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validiper l’accesso alle classi di concorso, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per:
- presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali
- alle procedure abilitanti
- ai percorsi di specializzazioni sul sostegno
- per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.
MOBILITÀ, SOPRANNUMERARI O IN ESUBERO
I docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti a una classe di concorso differente rispetto a quella di titolarità, mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in servizio nella medesima istituzione scolastica.
I docenti soprannumerari o in esubero qualora, ai sensi della contrattazione collettiva nazionale sulla mobilità, siano utilizzati nel grado inferiore mantengono il trattamento giuridico-economico loro spettante in riferimento al ruolo di titolarità.
NOTE
COMPUTO DEI CFU\CFA
Di norma le note apposte accanto ai titoli d’accesso alle classi di concorso contenute nella tabella A prescrivono quanti crediti (CFU o CFA) vadano conseguiti in ciascuno specifico settore di conseguimento (SSD o SAD). Nel caso in cui le note prevedano, in relazione ad un numero totale di crediti, diversi settori, è possibile ascrivere la ripartizione dei crediti nell’ambito di tutti i settori elencati purché la somma complessiva dei crediti non sia inferiore al totale indicato: tali crediti possono essere conseguiti, senza limitazioni o vincoli numerici, in uno solo dei settori o distribuiti liberamente tra tutti o parte dei settori indicati, fatti salvi i casi in cui le note prevedano in modo specifico un numero minimo di crediti per uno o giù settori.
Qualora il totale dei CFU richiesti sia superiore alla somma di quelli richiesti nei diversi settori, la distribuzione dei restanti CFU è a scelta del candidato tra tutti i settori indicati accanto alla cifra totale.
DISCIPLINE NON LINGUISTICHE E METODOLOGIA CLIL
Le discipline non linguistiche possono essere insegnate con la metodologia CLIL da tutti i docenti ad eccezione di quelli appartenenti alle classi di concorso A-22 (nuova), A-23, A-70 (nuova), A-78, A-79, A-83, A-84. I docenti appartenenti alle classi di concorso A-11, A-12 (nuova), A-13, A-71 (nuova), A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 possono insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.
I docenti della scuola secondaria di I e di II grado che insegnano con la metodologia CLIL devono essere in possesso di:
- certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, e del decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 2022, n. 62, concernente i requisiti per la valutazione e il riconoscimento della validità delle certificazioni delle competenze linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico;
- attestazione di competenza metodologica CLIL, ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole», ai sensi dell’art. 14 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o del decreto dipartimentale 23 giugno 2022, n. 1511, concernente gli aspetti caratterizzanti dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria e dei corsi di perfezionamento per l’insegnamento con metodologia CLIL di discipline non linguistiche in lingua straniera rivolte ai docenti in servizio nelle scuole secondarie di I e II grado.