Ê imminente la pubblicazione della circolare contenente le indicazioni operative per accedere al trattamento di pensione anticipata (Opzione donna e Quota 103) sulla base di quanto previsto dalla Legge di Bilancio per il 2024.
Sarà possibile presentare istanza fino al 28 febbraio 2023 attraverso istanze online. Le domande di pensione devono inoltre essere inviate direttamente all’INPS attraverso le seguenti modalità:
- presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell’Istituto, utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall’INPS:
o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
o Carta d’Identità‡ Elettronica (CIE)
o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). - presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.
OPZIONE DONNA
La legge di Bilancio ha elevato il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni) e consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2023 un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, abbiano, alla medesima data, un’età anagrafica di almeno 61 anni.
L’adesione a Opzione donna prevede un sistema di calcolo delle pensioni contributivo integrale.
L’anzianità anagrafica necessaria per usufruirne viene ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni qualora si sia in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:
- assistenza da almeno sei mesi del coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
- siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 29680. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni (anche qui l’età anagrafica è stata elevata di un anno) trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
In proposito, la circolare INPS n. 25 del 6 marzo 2023 ha chiarito che le condizioni sopra specificate, anche con riferimento al personale appartenente al comparto scuola o quello dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento pensionistico.