Le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari sono fiscalmente detraibili nella misura del 19% del relativo importo.
UNIVERSITÀ STATALI E NON STATALI
La detrazione IRPEF si applica in relazione alle spese per la frequenza a corsi di istruzione universitaria presso:
- Università statali. La detrazione è ammessa per l’intera quota corrisposta a titolo di spese di frequenza.
- Università non statali, comprese le telematiche. Detrazione applicabile in misura non superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca. Questo tenendo conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali.
Per quanto riguarda le università telematiche la Risoluzione n. 6/E/2007 conferma la detraibilità dei corsi tenuti dalle Università telematiche se istituite e riconosciute con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
DOCUMENTI DA CONSERVARE
Ai fini della detrazione Irpef 19% è necessario conservare i documenti relativi alla spesa per la frequenza scolastica, ovvero ricevute di bollettini postali o bonifici. Tali documenti devono essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione dei redditi, termine entro cui l’Agenzia è autorizzata a richiederli in sede di controllo.
I LIMITI
Con apposito decreto il MUR individua i limiti entro cui è possibile detrarre le spese relative alle tasse e ai contributi di iscrizione per la frequenza dei corsi universitari. Tali importi vengono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno con decreto ministeriale.
CORSI DI LAUREA
Per quanto riguarda i corsi di laurea i limiti sono individuati, non solo per area geografica ma anche per area disciplinare di afferenza:
Nell’allegato 1 al presente decreto sono riportate le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari di cui al comma 1, nonché le zone geografiche di riferimento delle regioni.MASTER, DOTTORATO, CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
La spesa di cui al comma 1 riferita agli studenti iscritti ai corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello è indicata nell’importo massimo di cui alla sottostante tabella:
TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Agli importi di cui ai commi precedenti va sommato l’importo relativo alla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.