L’articolo 1, comma 179, della legge di Bilancio 2024, ha modificato il comma 1 dell’art. 34 del D.lgs n. 151/2001, introducendo un secondo mese di congedo parentale retribuito al 60% (per il solo 2024 retribuito all’80%).
per i genitori che fruiscono del congedo parentale, il riconoscimento di un’indennità in misura pari al 60% della retribuzione per un mese ulteriore al primo[già introdotto con la legge di bilancio 2023], da fruire entro il sesto anno di vita del bambino. Per il solo anno 2024, la misura dell’indennità di cui trattasi, è pari all’80% della retribuzione”.
Occorre subito sottolineare che la nuova disciplina trova applicazione solo con riferimento ai soli lavoratori che terminano (anche per un solo giorno) il periodo di congedo obbligatorio di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023.
In particolare:
- Per chi ha concluso il congedo di maternità a partire dal 1 gennaio 2024 avrà diritto a fruire di tale secondo mese retribuito all’80% per il 2024 (o al 60% se ne usufruirà nel 2025 o negli anni successivi).
- Per chi ha concluso il congedo di maternità prima del 2024, nulla cambia. Il secondo mese continuerà ad essere fruito al 30%.
Non rileva la data in cui è iniziato il congedo di maternità, ma solo la data in cui questo è stato concluso.
LIMITI DI FRUIZIONE DEL CONGEDO
Il congedo parentale può essere fruito nei seguenti limiti:
- la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
PERIODI INDENNIZABILI
I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).
IL PRIMO MESE
Per il comparto scuola vige una disciplina di maggior favore prevista dal CCNL in base alla quale i primi 30 giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono retribuiti per intero (100%).
IL SECONDO MESE: LE NOVITÀ
La legge di Bilancio ha quindi introdotto la novità secondo cui il secondo mese di congedo viene retribuito al 60% (o all’80% per il solo 2024).
LIMITE DI ETÀ
Questo secondo mese retribuito al 60% (80% solo per il 2024) trova applicazione solo se fruito entro il sesto anno di età (diversamente se fruito dopo, ma sempre entro i 12 mesi di età, sarà retribuito al 30%).
APPLICABILITÀ AL COMPARTO SCUOLA
Questo secondo mese, indennizzabile all’80% per il 2024 (e al 60% per gli anni successivi) è applicabile anche al personale della scuola in sostituzione, quindi, di una delle mensilità indennizzate al 30%.
Per cui, per il personale della scuola la nuova retribuzione del congedo parentale è la seguente:
- primi 30 giorni al 100% fino ai 12 anni del bambino (CCNL Scuola);
- un mese all’80% per il 2024 e, se non utilizzato, al 60% dal 2025, solo se fruito entro i 6 anni del bambino (se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%);
- per i restanti 7 mesi al 30% fino ai 12 anni del bambino.
Inoltre, così come il primo mese al 100%, anche il secondo mese con la retribuzione di miglior favore (80%/60%) deve essere considerato cumulativamente fra i due genitori: può essere fruito anche da uno solo o da entrambi i genitori.