È stata firmato in via definitiva il Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il comparto dell’istruzione e della ricerca, relativo al periodo 2019-2021.
L’art. 47 del nuovo contratto in materia di contratti a tempo determinato per il personale in servizio, abroga il precedente ’art. 36 del CCNL 29/11/2007 e prevede che:
il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Pertanto, rispetto al testo precedente, viene prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale (30 giugno\31 agosto), non solo per altra classe di concorso o grado (possibilità già prevista) ma anche per altra tipologia di posto (es: docente titolare su posto comune che accetta supplenza su posto di sostegno nello stesso grado\ordine di scuola).
Si tratta di un aspetto che in passato ha creato problemi poiché il sostegno viene ancora considerato, quantomeno a livello contrattuale e informatico, non una classe di concorso a sé stante bensì una tipologia di posto (posto comune, posto di sostegno). Ci risultano infatti dei casi di docenti che non hanno potuto usufruire dell’art. 36 CCNL sullo stesso grado, ma per diversa tipologia di posto.
La novità contrattuale (con conseguente adeguamento dei sistemi informatici) consentirà adesso questa possibilità.
Ricordiamo inoltre che il Decreto 138 del 13 Luglio 2023 che disciplina le operazioni di immissione in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024 ha chiarito che i docenti neoimmessi in ruolo a tempo indeterminato che devono svolgere l’anno di prova non possono accettare incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL (vedi approfondimento).
SUPPLENZE SU POSTO INTERO
Il nuovo testo prevede la possibilità per il personale docente di ruolo, di accettare supplenza (al 30 giugno\31 agosto) solo su posti interi.
Diversamente dal precedente contratto quindi non è più possibile per i docenti di ruolo, accettare supplenze su posti non interi (spezzoni).