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Supplenti al 30 giugno/31 agosto: con il nuovo CCNL 3 giorni di permessi retribuiti per motivi personali o familiari

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É stato firmato oggi giovedì 18 Gennaio in via definitiva il nuovo CCNL del comparto scuola e istruzione valido per il triennio 2019/2021.preparazione concorso straordinario docenti

 

Si conclude in questo modo il lungo iter di rinnovo durato 6 mesi che giunge finalmente a termine. Il CCNL 2019/21, dopo la firma definitiva, dovrà essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma deve considerarsi pienamente operativo dal giorno successivo a quello della sottoscrizione.

L’art. 35 comma 12 del nuovo testo prevede un’importante novità in merito alla fruizione dei permessi per motivi familiari e personali da parte del personale supplente.

Il personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ivi compreso quello di cui al comma 5, ha diritto, a domanda, a tre giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).Nuovi percorsi per l'abilitazione all'insegnamento 30 - 36 - 60 CFU - orizzonte docenti

Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato diverso da quello di cui al comma 12 sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

 

Pertanto:

  • Il nuovo contratto riconosce anche al personale supplente con contratto al 30 giugno o 31 agosto, il diritto a fruire di 3 giorni di permessi retribuiti nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari. Il precedente contratto invece riconosceva questo diritto solo al personale di ruolo.
  • Per il personale ATA tali permessi possono anche essere fruiti ad ore, con le modalità di cui all’art. 67 (permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari).
  • Al personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato non annuale (contratto non al 30 giugno/31 agosto) sono, invece, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni ad anno scolastico, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2 del CCNL 29/11/2007.

La novità riguarda dunque il personale supplente con contratto al 30 giugno/31 agosto che, in base al previgente contratto poteva usufruire, al pari del personale con supplenza temporanea, solo dei 6 giorni di permessi non retribuiti. In base al nuovo contratto invece, la posizione del personale al 30 giugno/31 agosto viene equiparata a quella del personale con contratto a tempo indeterminato: 3 giorni di permesso retribuito nell’anno scolastico, per motivi personali o familiari.

VEDI IL NUOVO CCNI 2019/21

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