É stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 20 novembre 2023 che modifica i requisiti di accesso alle classi di concorso sono stabiliti dalle tabelle allegate al DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017.
La bozza del decreto era stata diffusa nel luglio del 2022 ma non era ancora entrata in vigore. Ci eravamo occupati della questione in questo articolo.
LA RIFORMA DEL RECLUTAMENTO
Il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito nella Legge 79 del 29 giugno 2022 contiene una misura volta ad ampliare la platea di aspiranti che possono accedere alle classi di concorso A-26 e A-28:
Al fine di garantire la maggiore copertura delle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze, con decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022, i requisiti di accesso a tali classi di concorso possono essere integrati.»
Si tratta, infatti, di due tra le classi di concorso, comunemente identificate con l’acronimo “STEM”, in cui vi è maggior fabbisogno di docenti, sia per le assunzioni di ruolo, sia per la copertura del personale assente temporaneamente.
IL PARERE DEL CSPI DEL LUGLIO 2022
Il CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione), nella seduta del 4 agosto 2022 aveva espresso parere favorevole sullo schema di Decreto.
Il Decreto in esame aveva lo scopo di garantire la maggiore copertura di docenti nelle discipline scientifiche attraverso la modifica e integrazione dei titoli di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e Scienze. Lo stesso decreto, secondo quanto previsto dall’art. 7, sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 1° settembre 2022.
Senonché l’iter si è arenato e l’ultimo atto disponibile pubblicamente era il parere del CUN (Consiglio Universitario Nazionale) espresso nell’adunanza del 22 settembre 2022, nel quale pur apprezzando lo spirito del decreto, venivano evidenziate diverse criticità e si subordina il PARERE FAVOREVOLE al recepimento di una serie di proposte.
LA PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA UFFICIALE
Ebbene, ieri 16 gennaio 2023, dopo oltre 18 mesi dalla diffusione della bozza, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
COSA PREVEDE IL NUOVO DECRETO
Gli esami e i CFU richiesti dal presente provvedimento possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di primo livello, magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento) e tramite singoli insegnamenti universitari. Non sono computabili i CFU conseguiti tramite la tesi di laurea.
Ai fini dell’integrazione del piano di studi, per gli esami all’interno dei corsi di laurea secondo il vecchio ordinamento, una annualità corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU, e ciascun esame semestrale corrisponde a esami di nuovo ordinamento per un totale di 6 CFU. Tali esami di nuovo ordinamento devono essere sostenuti negli SSD corrispondenti alle discipline richieste.
EQUIPARAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO
Quando nella tabella A, nella colonna rubricata “Titoli di accesso Lauree magistrali”, è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento ad essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 9 luglio 2009, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.
ENTRATA IN VIGORE E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sono fatti salvi i diritti di partecipazione alle procedure concorsuali, ai percorsi abilitanti e ai percorsi di specializzazione sul sostegno, nonché i diritti di accesso alle graduatorie per il conferimento delle supplenze di coloro che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259.
LE NOVITÀ
Vediamo più nel dettaglio le principali novità rispetto alla previgente disciplina rimandando per il dettaglio alla lettura delle tabelle.
Per quanto riguarda la classe di concorso A-26 (Matematica):
- Con le lauree in FISICA (LS-20 e LM-17) si potrà accedere alla classe di concorso con soli 30 CFU nei SSD MAT a fronte dei 80 precedentemente richiesti. Si corregge quindi, almeno in parte, l’anomalia per cui i laureati in fisica possono accedere direttamente all’insegnamento della classe di concorso A-27 (Matematica e Fisica) per cui abilitandosi in questa classe di concorso possono abilitarsi a cascata anche su A-26 e A-20.
- Con le lauree in MATEMATICA (LS-45 e LM-40) si accede direttamente alla classe di concorso a fronte dei 36 crediti richiesti precedentemente nel settore scientifico disciplinare MAT/ di cui 12 MAT/02, 12 MAT/03, 12 MAT/05.
- Con le lauree in INGEGNERIA in genere sono adesso richiesti 60 CFU in luogo degli 80 CFU che erano richiesti in precedenza. Rispetto alla bozza circolata mesi addietro, è sufficiente che i 60 CFU siano posseduti in qualsiasi settore MAT (al contrario la bozza richiedeva il possesso di esami nei vari settori MAT).
Per quanto riguarda la classe di concorso A-28 (Matematica e Scienze):
- La precedente disciplina richiedeva in molti casi il possesso di 132 crediti nei settori scientifico disciplinari MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, INF-ING/05, di cui almeno 30 in MAT, 12 in FIS, 6 in CHIM, 6 in GEO, 6 in BIO, 6 in INF/01 o in ING-INF/05 o in SECS-S/01.
- La nuova disciplina stabilisce che siano richiesti almeno 84 CFU nei SSD MAT, FIS, CHIM, GEO, BIO, INF/01, ING- INF/05, SECS-S/01 di cui almeno
- 24 CFU in MAT
- 24 CFU complessivi tra FIS, BIO, CHIM e GEO
- Viene ampliata la platea di classi di lauree che possono accedere a questa classe di concorso: potranno accedere anche i laureati in Ingegneria civile (LM-23 e LS-28), i laureati in Scienze per la conservazione dei Beni Culturali (LM-11), Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale in alternativa (LS-11), Farmacia e farmacia industriale in alternativa (LM-13 e LS-14), Informatica (LM-18 e LS-23), Medicina veterinaria (LM-42 e LS-47) e Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71 e LS-81).