(webOd) ROMA. AFAM: pensioni, entro il 29 gennaio le domande per la cessazione dal servizio 2024/2025.
Pubblicata la nota sulla cessazione dal servizio del personale docente e tecnico amministrativo di Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Danza e di Arte Drammatica, Conservatori di musica e ISIA per il prossimo anno accademico.
La FLC CGIL ha comunicato che sono state diffuse dal Ministero dell’Università e della Ricerca, con la nota n. 332 del 10 gennaio 2024, le indicazioni operative relative alle modalità ed alla tempistica delle cessazioni dal servizio dal 1° novembre 2024 del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM.
Le domande dovranno essere presentate entro il 29 gennaio 2024.
REQUISITI RICHIESTI – PERSONALE DOCENTE e TECNICO AMMINISTRATIVO
Pensione di vecchiaia: 67 anni di età entro il 31 dicembre 2024 con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Pensione anticipata: 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva (per le donne) o 42 anni e 10 mesi (per gli uomini), entro il 31 dicembre 2024, con esclusione di qualsiasi arrotondamento.
Quota 103: anzianità anagrafica di almeno 62 anni e contributiva di almeno 41 anni. Tale opzione prevede un sistema di calcolo contributivo per chi matura i requisiti nel corso del 2024.
Quota 102: anzianità anagrafica di almeno 64 anni e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022.
Quota 100: anzianità anagrafica di almeno 62 anni e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021.
Opzione donna: 61 anni d’età (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni) e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023. Il diritto è riconosciuto alle lavoratrici di sesso femminile che siano caregivers o con invalidità di almeno il 74%. Tale opzione comporta il calcolo contributivo dell’intero assegno pensionistico.
APE sociale: 36 anni di contributi e 63 anni e 5 mesi (63 anni se maturati entro il 2023). Si tratta di un’indennità riconosciuta dall’Inps fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata ai caregivers o invalidi civili al 74 per cento.
Il pensionamento con i requisiti quota 103, quota 102, quota 100, nonché l’APE sociale, non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale purché entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
DOCENTI
PERMANENZA IN SERVIZIO FINO A 70 ANNI COMPIUTI
Le/I docenti di ruolo possono chiedere il trattenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico in cui compiono 70 anni, a prescindere dall’anzianità contributiva.
La domanda non è soggetta a valutazioni di natura discrezionale e non rappresenta un vincolo per i successivi anni accademici.
Ogni Istituzione dovrà notificare entro il 19 gennaio 2024 una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio.
La mancata risposta comporta il collocamento a riposo d’ufficio per le/i docenti che entro il 31 ottobre 2024 compiano 65 anni avendo maturato la massima anzianità contributiva o 67 anni con almeno 20 anni di anzianità contributiva.
Nel caso di Docenti che avrebbero diritto alla pensione anticipata e nei confronti dei quali non sussiste l’obbligo di collocamento a riposo (massima anzianità contributiva ma età inferiore ai 65 anni al 31 ottobre 2024), l’assenza di un’istanza di cessazione equivale a una manifestazione di volontà di permanere in servizio.
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
COLLOCAMENTO A RIPOSO D’UFFICIO
Deve essere collocato a riposo d’ufficio:
- il personale tecnico-amministrativo che compia 67 anni entro il 31 ottobre 2024 e abbia maturato a tale data almeno 20 anni di anzianità contributiva;
- il personale tecnico-amministrativo che abbia compiuto 65 anni al 31 ottobre 2024 e che abbia maturato a tale data la massima anzianità contributiva (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
TRATTENIMENTO IN SERVIZIO
Il personale tecnico-amministrativo che compie 67 anni di età entro il 31 ottobre 2024 e che non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva (al 31 ottobre 2024) ha diritto, a domanda, al trattenimento in servizio.
L’istanza deve essere inviata entro il 29 gennaio 2024.
Il trattenimento in servizio sarà disposto, al massimo fino al 70° anno di età, entro il 21 febbraio 2024.
La mancata accettazione del trattenimento in servizio (per motivazioni legati all’età o all’anzianità contributiva) dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 23 febbraio 2024.
RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Il personale tecnico amministrativo che abbia maturato i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non ancora compiuto il 65° anno di età, ha facoltà di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
TEMPISTICHE
29 gennaio 2024: termine di presentazione all’istituzione di titolarità delle domande di cessazione, di trattenimento in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale.
5 febbraio 2024: a) termine per la presentazione delle domande di permanenza in servizio del personale docente; b) scadenza per la presentazione dell’eventuale rinuncia alla domanda di cessazione.
21 febbraio 2024: termine per l’accertamento, da parte delle istituzioni, della sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, al trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione; comunicazione dell’eventuale mancata maturazione di tale diritto.
23 febbraio 2024: data in cui si intendono accettate le domande di cessazione dal servizio, senza emissione di un atto formale.
1° novembre 2024: decorrenza delle cessazioni
ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO
Le domande dovranno essere presentate all’INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti modalità:
- on-line accedendo al sito dell’istituto previdenziale (www.inps.it), previa registrazione;
- tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803164);
- tramite l’assistenza gratuita del patronato Inca.
Considerata la complessità della materia e l’importanza di effettuare correttamente le procedure, si consiglia, per la gestione della domanda all’INPS, di recarsi presso le sedi della FLC CGIL e del Patronato INCA CGIL che forniranno assistenza e consulenza competente. …così come comunicato da Flc Cgil il 11.01.2024