Fino al 9 gennaio possono essere presentate le domande di partecipazione al concorso per la scuola secondaria. In questo articolo ci concentriamo sui titoli di servizio.
Per quanto riguarda la partecipazione al concorso della scuola secondaria, occorre distinguere tre questioni:
- ACCESSO AL CONCORSO: L‘accesso al concorso per “posto comune” è consentito a chi è in possesso di tre requisiti alternativi:
- 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022
- Abilitazione all’insegnamento
- oppure un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti.
- Per posto di sostegno invece il titolo di accesso è “il titolo di specializzazione” per le attività di sostegno.
- RISERVA DI POSTI
- É prevista una riserva del 30% dei posti per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze:
- TITOLI CULTURALI
- Sono valutabili come titoli culturali i servizi di insegnamento prestati sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) nonché nell’ambito dei percorsi per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.
- Sono inoltre valutati anche i servizi prestati nelle forme di cui al comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell’articolo5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
SERVIZIO SVOLTO SU POSTO DI SOSTEGNO
Il servizio svolto su posto di sostegno può essere utile:
- REQUISITI DI ACCESSO
Per chi partecipa per posto di sostegno (ADMM o ADSS) il titolo di accesso è “il titolo di specializzazione sul sostegno” quindi non è necessario possedere alcun requisito di servizio.
Ai fini dell’accesso al concorso scuola secondaria, ai fini del computo dei 3 anni di servizio nelle scuole Statali necessari per l’accesso (in alternativa ai 24 CFU o all’abilitazione all’insegnamento), il servizio svolto su sostegno può essere considerato, fermo restando il possesso di un anno di servizio specifico. - RISERVA DI POSTI
Ai fini della riserva di posti (30%) il servizio svolto su sostegno è utile se prestato presso le istituzioni scolastiche statali di almeno 3 anni scolastici, anche non continuativi, nei 10 anni precedenti, fermo restando il possesso di almeno un anno di servizio specifico nella classe di concorso/tipologia di posto per la quale concorre. - TITOLI VALUTABILI
Sono valutabili come titoli culturali i servizi di insegnamento prestati sullo specifico posto o sulla specifica classe di concorso per cui si concorre, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione (statali e paritarie) nonché nell’ambito dei percorsi per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e formazione purché, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o gli insegnamenti riconducibili alla specifica classe di concorso.
Pertanto il servizio svolto su posto di sostegno è valutabile solo per i candidati che partecipano per posto di sostegno (nello stesso grado\ordine di scuola).
SERVIZIO SVOLTO DA GRADUATORIE INCROCIATE
Molti docenti hanno svolto servizio su posto di sostegno ma convocati da graduatorie incrociate (es: A12 o A22). Ebbene, va sottolineato che la graduatoria da cui si è stati convocati è assolutamente irrilevante. Si tratta infatti pur sempre di servizio svolto su posto di sostegno che dovrà essere dichiarato come tale (es: ADMM se trattasi di servizio svolto su sostegno I grado, ADSS se trattasi di servizio svolto su sostegno II grado, ADEE se trattasi di servizio svolto su primaria e ADAA se trattasi di servizio svolto su sostegno Infanzia).
Non c’è quindi alcuna differenza fra il servizio svolto in possesso del titolo di specializzazione e il servizio senza titolo di specializzazione derivante da convocazione da graduatorie incrociate: entrambi andranno dichiarati come servizio svolto su sostegno, essendo la classe di concorso di convocazione irrilevante.
Tale servizio quindi:
- Sarà valido come “titolo valutabile” solo se si partecipa per posto di sostegno nel relativo grado.
- Sarà utile ai fini del computo del “triennio” richiesto per la riserva di posti, fermo restando l’annualità di servizio specifico
- Sarà utile ai fini del computo del triennio richiesto per l’accesso al concorso scuola secondaria (in alternativa ai 24 CFU oppure all’abilitazione specifica), fermo restando l’annualità di servizio specifico.