Entro il 9 gennaio 2024 sarà possibile presentare domanda di partecipazione ai concorsi ordinari per la scuola secondaria e per la scuola dell’infanzia e primaria.
Una domanda ricorrente è se sia valutabile il servizio prestato senza il possesso del prescritto titolo di studio.
SERVIZIO CON TITOLO
La premessa fondamentale è che affinché un servizio venga valutato è necessario che sia stato svolto con il possesso del prescritto titolo di studio richiesto per insegnare una certa classe di concorso \ tipologia di posto.
Di converso, si considera servizio senza titolo quello che è stato svolto senza il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.
ESEMPIO DI SERVIZIO SENZA TITOLO
Di seguito alcuni esempi di servizi svolti senza titolo:
[Esempio 1: molti docenti laureati in Scienze Pedagogiche o in Giurisprudenza hanno insegnato “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia. Il titolo di studio idoneo a insegnare in tali ordini di scuola è infatti solo la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002].
[Esempio 2: alcuni docenti hanno insegnato alcune classi di concorso, pur in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, ma in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso. Ad esempio, nel caso della laurea in scienze dell’educazione o in psicologia è possibile insegnare la CDC A-18 solo a condizione di possedere i 96 CFU prescritti dalla normativa vigente].
QUANTO VALE IL SERVIZIO SENZA TITOLO?
In generale, il servizio senza titolo non è valutabile. Tuttavia, la nota ministeriale 1290 del 22 Luglio 2020, con riferimento alle GPS (Graduatorie Provinciali per le supplenze) ha chiarito che:
Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda“.
Sulla base di tale chiarimento:
- Il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie.
- Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.
Riprendendo i due esempi suddetti, se l’aspirante che ha svolto servizio “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia, non ha nel frattempo conseguito il titolo di studio idoneo (in sostanza la Laurea in Scienze della formazione primaria), non potrà far valere il servizio svolto senza titolo.
Nel caso dei docenti che hanno insegnato alcune classi di concorso (es: A-18, A-19 o A-46) in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso, tale servizio potrà essere valutato solamente se nel frattempo l’aspirante ha conseguito i CFU\esami integrativi mancanti necessari per insegnare la classe di concorso in base alla normativa vigente.
CONCORSI
La suddetta nota si riferisce alla valutazione con riferimento alle GPS. Tuttavia, il medesimo criterio è stato utilizzato dal Ministero anche con riferimento ai precedenti concorsi.
Con riferimento al concorso straordinario, il Ministero ha chiarito alle Organizzazioni sindacali che il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda.
Inoltre, sul sito del Ministero è presente la FAQ n. 9, emanata a suo tempo in occasione della procedura straordinaria abilitante (che non è mai stata svolta).
Il servizio svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio è valutabile ai fini del requisito di accesso purché il candidato sia in possesso del titolo di studio alla scadenza dei termini di presentazione della domanda?
Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda.
LE NUOVE FAQ
Anche in occasione del presente concorso, il Ministero ha pubblicato delle FAQ in cui viene chiarito che il servizio senza titolo è valutato solo ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza.
In particolare, le FAQ n. 5, 6 e 7 chiariscono che:
D: É valutabile il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza?
R. Si.
D: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per la partecipazione al Concorso?
R: Si.
D: Il servizio prestato senza titolo, ove il titolo sia stato conseguito entro il termine di scadenza dell’istanza, è utile al fine della maturazione del triennio utile per il riconoscimento della riserva del 30% dei posti?
R. Si.
In estrema sintesi:
- Il servizio prestato è valutabile (sia in termini di punteggio, sia ai fini dell’accesso e della riserva di posti) solo se prestato con il titolo di studio necessario per insegnare in quella classe di concorso/ordine di scuola
- Il servizio è valutabile (sia in termini di punteggio, sia ai fini dell’accesso e della riserva di posti) anche se, al momento della prestazione, il docente non aveva il titolo di studio richiesto ma lo abbia conseguito successivamente entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sanando in questo modo la situazione.
- Il servizio senza titolo non è invece valutabile se l’aspirante non ha “sanato” la situazione cioè non ha conseguito successivamente il titolo di studio necessario per insegnare quella classe di concorso\tipologia di posto.
SERVIZIO SU SOSTEGNO
Quanto detto si riferisce esclusivamente al possesso del titolo di studio necessario per insegnare una determinata classe di concorso.
Discorso diverso deve essere fatto per il servizio su sostegno svolto senza il possesso del prescritto titolo di specializzazione (es: servizio su sostegno derivante da convocazione da graduatorie incrociate o da GPS II fascia sostegno).
Tale servizio è pienamente valutabile (sia in termini di punteggio per i candidati che partecipano per posto di sostegno, sia ai fini dell’accesso e della riserva di posti ai fini del computo dei tre anni).