Nel 2024, oltre all’aggiornamento delle Gps, si attende anche l’aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento (Gae).
L’aggiornamento delle Gps è confermato per il 2024. Non sarà però l’unico appuntamento atteso dai docenti precari. Salvo infatti ripensamenti nella primavera ci sarà anche l’aggiornamento delle Graduatorie Ad Esaurimento (Gae), nelle province e per le classi di concorso ancora esistenti. Sappiamo infatti che in merito a queste graduatorie regna una situazione diversificata sul territorio, con il completo esaurimento in molte province del centro-nord ed invece elenchi strabordanti al centro-sud. Vediamo intanto cosa sappiamo allo stato attuale sull’aggiornamento.
Gae, allineamento con le Gps
L’ultimo aggiornamento delle Gae è stato disciplinato dal DM 60/2023, in base al quale le predette graduatorie dovevano essere vigenti per il triennio 2022/23, 2023/24 e 2024/25. Successivamente però sono state apportate modifiche. L’articolo 19, comma 3-ter, del DL 4/2022 (convertito in legge n. 25/2022) ha infatti ricondotto il triennio a biennio. Stando quindi a quest’ultima normativa le attuali GaE saranno vigenti fino all’attuale a.s 2023/24. In questo modo in primavera si assisterà all’allineamento dell’aggiornamento delle GaE e a quello delle GPS, così da superare le difficoltà derivanti dall’inclusione anche nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, evitando possibili errori nella scelta della provincia da parte degli aspiranti.
Utilizzo delle Graduatorie Ad Esaurimento
Le Gae, destinate a cessare la loro esistenza, laddove ancora esistenti manterranno lo stesso utilizzo. Da questi elenchi si attingerà dunque per:
- le immissioni in ruolo (alle GaE è destinato il 50% dei posti annualmente autorizzati per le assunzioni);
- le supplenze annuali al 31 agosto e fino al termine delle attività didattiche (30 giugno).
Operazioni possibili con l’aggiornamento
Ricordiamo che le Gae non saranno aperte a nuovi inserimenti. Le uniche operazioni possibili saranno quindi:
- l’aggiornamento del punteggio;
- il reinserimento in graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione per non aver presentato domanda di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti;
- la conferma dell’iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa;
- il trasferimento da una provincia ad un’altra nella quale verrà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.