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Dirigenti Scolastici: indicazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura di reclutamento riservata [Nota]

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Il MIM ha pubblicato la nota 79720 del 29 dicembre 2023 con la quale si forniscono indicazioni sulle modalità di partecipazione alla procedura di reclutamento riservata ad alcune categorie di partecipanti al concorso direttivo del 2017.laureati studia e sostieni esami online

 

DM 8 giugno 2023, n. 107 – Modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione di cui all’articolo 3, co. 1, termini e modalità di versamento del contributo di segreteria, di cui all’articolo 4, co. 2.

AVVISO

Con riferimento al DM 8 giugno 2023, n. 107 con il quale sono state definite le modalità di partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale in
attuazione dell’art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, si comunica quanto segue.

 

I soggetti destinatari della procedura in oggetto sono individuati dall’art. 2 del DM 107/2023:

“1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate:

a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta;
b) abbiano superato la prova scritta e la prova orale cui siano stati ammessi in forza di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;

c) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale.

2. Ai fini del comma 1 devono intendersi esclusivamente i ricorsi tempestivamente promossi innanzi al Giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato) ovvero al Presidente della Repubblica, nei prescritti termini di 60 ovvero di 120 giorni dall’effettiva conoscibilità del primo atto immediatamente e direttamente efficace nei confronti del singolo interessato.

3. Sono considerati ricorsi di cui al precedente comma 1, lettere a) b) e c), solo quelli proposti per: a) l’annullamento degli atti amministrativi di approvazione dell’elenco degli ammessi alla prova orale, ove non contempli il nominativo dei singoli ricorrenti, in quanto respinti alla prova scritta; b) l’annullamento degli atti amministrativi di depennamento dalla Graduatoria di merito finale, all’esito di superamento di tutte le prove concorsuali, per le ipotesi di sopravvenuto negativo scioglimento della riserva giudiziale;
c) l’annullamento degli atti amministrativi di esclusione dalla Graduatoria di merito finale, in conseguenza di mancato superamento della prova orale;
d) la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato sfavorevole al candidato, avente ad oggetto il
mancato superamento di una delle prove concorsuali prescritte.

Non rilevano, ai fini della partecipazione alla presente procedura come disciplinata dal presente articolato, i ricorsi esperiti innanzi al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

4. Con esclusione dei soggetti di cui al comma 1 lettera b), sono requisiti indispensabili, ai fini della inclusione nella platea dei destinatari, la pendenza, alla data del 28 febbraio 2023, del giudizio congiuntamente alla tempestiva proposizione del ricorso promosso.

5. Accedono, altresì, alla prova i candidati che hanno formalizzato rinuncia al ricorso, per i quali non risulti ancora restituita alcuna pronuncia in rito o nel merito da parte del Giudice amministrativo, ovvero, quando restituita, tempestivamente gravata dall’interessato, con conseguente giudizio pendente alla data del 28 febbraio 2023.”.

I soggetti destinatari così individuati possono presentare istanza di partecipazione alla prova di cui
all’articolo 6 del DM 107/2023 unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’accesso alla compilazione dell’istanza potrà avvenire previo possesso delle credenziali SPID/CIE/CNS/eIDAS o, in alternativa, di un’utenza valida per l’accesso ai servizi presenti nell’area riservata del Ministero dell’istruzione e del merito con l’abilitazione specifica al servizio “Istanze OnLine (POLIS)”. Al servizio si accede dal sito www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera I > Istanze on Line, vai al servizio”. Per compilare la domanda occorre poi accedere alla voce “Concorso riservato per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, di cui al DM 107 – 8 giugno 2023”. Al servizio si può accedere anche tramite il link presente sul portale InPA raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.corsi di perfezionamento alta formazione

 

L’istanza di partecipazione alla prova può essere presentata a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Portale INPA ed entro le ore 23,59 del trentesimo giorno dalla data di apertura. La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema che, allo scadere del suddetto termine, improrogabilmente non permette più l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio della domanda di partecipazione. In caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente di quella inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.

Per quanto concerne il contenuto dell’istanza di partecipazione alla prova, si rimanda integralmente a quanto indicato all’articolo 3 del DM 107/23. Contestualmente, il candidato deve dichiarare di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR). Nella medesima domanda i candidati, secondo quanto indicato al comma 4 dell’articolo 3 del DM 107/2023, dichiarano i titoli valutabili ai sensi della Tabella A allegata al DM n. 138/2017 posseduti alla data del 29 dicembre 2017. Sono tenuti a tale dichiarazione anche coloro i quali vi avessero precedentemente provveduto. I titoli di preferenza eventualmente dichiarati sono quelli indicati dal DPR 9 maggio 1994, n. 487, da ultimo modificato dal DPR 16 giugno 2023, n. 82, posseduti dal candidato entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione alla prova di cui al DM 107/2023. Non si tiene conto dei requisiti e dei titoli non dichiarati all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla prova.

Per i candidati che abbiano esigenze da segnalare, in caso di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, si rimanda a quanto indicato all’articolo 3, comma 3, lettera j) del DM 107/23. Nello specifico si ricorda che «Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria pubblica da inviare almeno dieci giorni prima dell’inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC corsoconcorsods@postacert.istruzione.it o mediante lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata a “Ministero dell’Istruzione e del Merito, Direzione Generale per il personale scolastico, Ufficio II, Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma”».

Il candidato deve inoltre attestare la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli
indicati all’articolo 2 del DM 107/2023 utilizzando il modello di Dichiarazione precompilata disponibile accedendo alla domanda di partecipazione on line, nelle modalità indicate all’articolo 3, comma 5 del medesimo DM: “Alla domanda di ammissione il candidato deve, altresì, allegare la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 DPR n. 445/2000, con la quale attesta, a pena delle conseguenze previste dai successivi artt. 75 e 76, la pendenza di procedimenti giurisdizionali rientranti tra quelli indicati al precedente articolo 2, indicando espressamente:

 

a. l’Autorità presso cui il ricorso è pendente;
b. il numero di ruolo identificativo del ricorso pendente alla data del 28 febbraio 2023;
c. gli estremi dei provvedimenti impugnati;
d. l’indicazione della data di proposizione del ricorso di cui alla precedente lettera b);
e. la modalità di svolgimento della prova di ammissione al corso intensivo di formazione (scritta ovvero orale) a cui si chiede di partecipare a seconda se si rientri nella casistica di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero lettera b), ovvero lettera c).”. Il candidato deve compilare e sottoscrivere con firma autografa la dichiarazione suddetta, per poi caricarla a sistema. Alla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà così redatta, è necessario allegare un documento di riconoscimento in corso di validità.

Prima di procedere alla compilazione della domanda si consiglia di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione presenti nella Home page personale in corrispondenza della specifica istanza.

Si evidenzia che il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con integrazioni nella legge 10 agosto 2023, n. 112 ha modificato il comma 11-quinquies, lett. a) e lett. b), dell’articolo 5 del DL 198/2022, prevedendo che coloro i quali abbiano superato la prova scritta e la prova orale del concorso di cui al DDG n. 1259/2017 dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato, avendone i requisiti, svolgono la prova di accesso nella modalità orale descritta all’articolo 6, comma 1, lett. b) del DM 107/2023. Altresì, ha introdotto i commi 11-decies e 11-undecies al medesimo articolo.

Per la partecipazione alla prova di accesso al corso intensivo di formazione è dovuto, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del DM 107/2023, il versamento del contributo di segreteria: “Il primo versamento pari a € 350,00 è finalizzato alla copertura integrale dei costi della procedura selettiva per l’ammissione al corso intensivo di formazione e va effettuato da ciascun candidato al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla prova di cui all’articolo 3. Non sono ammessi a partecipare alla prova coloro che non abbiamo effettuato il versamento nei termini e nei modi che saranno indicati con successivo avviso della Direzione generale del personale scolastico. Coloro i quali presentino domanda ed effettuino il primo versamento e poi non sostengano la prova di ammissione al corso intensivo di formazione non hanno diritto ad alcun rimborso.”.

 

Il pagamento di € 350,00 (trecentocinquanta/00) deve, pertanto, essere effettuato contestualmente alla domanda di partecipazione sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. In fase di compilazione della domanda e prima del suo invio, il candidato dovrà produrre il bollettino tramite il link che è reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione. Il sistema produce automaticamente il bollettino, con causale preimpostata, collegato al Codice Fiscale del candidato. L’avvenuto versamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

Per quanto non indicato nel presente avviso e con riferimento alla commissione esaminatrice, alla
prova di accesso al corso intensivo di formazione, al corso intensivo di formazione, alla prova finale del corso intensivo di formazione e alla graduatoria finale, si rimanda al DM 8 giugno 2023, n. 107, pubblicato in data 11 agosto 2023 nel sito del Ministero dell’istruzione e del merito, sezione “Atti e normativa”, rinvenibile al seguente link https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-107-dell-8-giugno-2023 che ad ogni buon conto si rende disponibile nel portale InPA contestualmente al presente Avviso per agevolarne la consultazione.

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