Supplenze brevi e temporanee: chiarimenti su proroga e conferma del contratto in vista delle vacanze natalizie.
Le supplenze brevi e temporanee sono conferite attingendo dalle graduatorie d’istituto per sostituire i titolari di cattedra che si assentano per malattia, infortuni, maternità. Coloro che quindi, in vista delle vacanze natalizie, si vedranno chiudere il contratto l’ultimo giorno di lezione prima dello stop, se la supplenza dovesse continuare anche al rientro l’8 gennaio, avranno diritto a continuare quella stessa supplenza? Occorre fare chiarezza sugli istituti di proroga e conferma del contratto.
Supplenze: cosa sapere su proroga e conferma
Partiamo dal presupposto che gli istituti della proroga e della conferma dei contratti di supplenza hanno come obiettivo comune quello di garantire la continuità didattica. Il riferimento normativo lo troviamo all’art. 13 dell’O.M 112/2022, che riguardo la proroga stabilisce:
“Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall’insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.“
In merito invece alla conferma si legge:
“Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.“
Quindi il supplente avrà diritto alla proroga della supplenza, e il nuovo contratto partirà dal giorno successivo alla scadenza del precedente (quindi non vi sarà alcuna interruzione nell’anzianità di servizio), quando il titolare:
- dopo un primo periodo di assenza, si assenta nuovamente continuativamente (ad esempio: assenza sino al 05/10/21; poi nuova assenza dal 06/10/21; il nuovo contratto partirà da giorno 06/10/21); oppure
- dopo un primo periodo di assenza, si assenta nuovamente dopo il giorno libero e/o dopo giorno festivo (ad esempio: assenza dal lunedì al venerdì; poi nuova assenza dal lunedì successivo; quindi il periodo di assenza è interrotto dal sabato – scuola chiusa nel caso di settimana corta o giorno libero del docente – e dalla domenica; il contratto partirà dalla giornata di sabato).
Il supplente già in servizio avrà diritto alla conferma del contratto, senza che la scuola proceda a scorrere nuovamente la graduatoria di istituto, quando il titolare:
- è assente sino al giorno precedente l’inizio di un periodo di sospensione delle lezioni (ad esempio sino al 22 dicembre – ultimo giorno prima dell’inizio delle vacanze di Natale);
- non giustifica il periodo di assenza dal 23 al 6 gennaio;
- è assente nuovamente alla ripresa delle lezioni, quindi dall’8 gennaio.
Nel caso del quesito iniziale quindi il nuovo contratto del supplente già in servizio riprende dall’8 gennaio. Va poi anche precisato che sia la proroga che la conferma della supplenza spettano anche nel caso in cui il titolare cambi tipologia di assenza, in quanto i due istituti si pongono come unica finalità quella di garantire la continuità didattica agli alunni.