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Concorsi: è valutabile il servizio prestato da MAD? Servizio con e senza titolo [Chiarimenti]

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Il Ministero ha pubblicato i decreti ministeriali n. 205 (secondaria) e n. 206 (infanzia e primaria) concernenti i regolamenti delle procedure concorsuali dei prossimi concorsi per la scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, con i relativi allegati (Programmi e Tabelle di valutazione dei titoli).corsi di perfezionamento alta formazione

Una domanda ricorrente è se sia valutabile il servizio prestato tramite MAD.

 

In questo articolo cerchiamo di dare una risposta.

MAD, GPS, GRADUATORIE D’ISTITUTO
Va subito chiarito che, ai fini della valutazione nei concorsi e nelle graduatorie, è irrilevante il canale da cui è pervenuta la convocazione (GPS, Graduatorie d’istituto o MAD).

Pertanto, anche il servizio prestato tramite MAD è valutabile al pari del servizio prestato in seguito a convocazione da GPS, salvo quanto specificato nel paragrafo successivo.

SERVIZIO CON TITOLO
La premessa fondamentale è che affinché un servizio venga valutato è necessario che sia stato svolto con il possesso del prescritto titolo di studio richiesto per insegnare una certa classe di concorso \ tipologia di posto.laureati studia e sostieni esami online

 

Di converso, si considera servizio senza titolo quello che è stato svolto senza il possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente.

ESEMPIO DI SERVIZIO SENZA TITOLO
Di seguito alcuni esempi di servizi svolti senza titolo:

[Esempio 1: molti docenti laureati in Scienze Pedagogiche o in Giurisprudenza hanno insegnato “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia. Il titolo di studio idoneo a insegnare in tali ordini di scuola è infatti solo la laurea in Scienze della formazione primaria o il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001\2002].

[Esempio 2: alcuni docenti hanno insegnato alcune classi di concorso, pur in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa, ma in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso. Ad esempio, nel caso della laurea in scienze dell’educazione o in psicologia è possibile insegnare la CDC A-18 solo a condizione di possedere i 96 CFU prescritti dalla normativa vigente].

QUANTO VALE IL SERVIZIO SENZA TITOLO?
In generale, il servizio senza titolo non è valutabile. Tuttavia, la nota ministeriale 1290 del 22 Luglio 2020 ha chiarito che:

 

Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda“.

Sulla base di tale chiarimento:

  • Il servizio senza titolo sarà valutabile solo a condizione che l’aspirante possieda il titolo di accesso alla classe di concorso che ha insegnato senza titolo, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alle graduatorie.
  • Il servizio senza titolo non sarà invece valutabile se il docente non possiede tuttora il titolo di studio che consente di insegnare la classe di concorso in questione.laurea triennale online in scienze biologiche - esami medicina e odontoiatria

Riprendendo i due esempi suddetti, se l’aspirante che ha svolto servizio “senza titolo” nella scuola primaria o dell’infanzia, non ha nel frattempo conseguito il titolo di studio idoneo (in sostanza la Laurea in Scienze della formazione primaria), non potrà far valere il servizio svolto senza titolo.

 

Nel caso dei docenti che hanno insegnato alcune classi di concorso (es: A-18, A-19 o A-46) in mancanza degli esami\CFU richiesti per insegnare quella specifica classe di concorso, tale servizio potrà essere valutato solamente se nel frattempo l’aspirante ha conseguito i CFU\esami integrativi mancanti necessari per  insegnare la classe di concorso in base alla normativa vigente.

CONCORSI
La suddetta nota si riferisce alla valutazione con riferimento alle GPS. Tuttavia, il medesimo criterio è stato utilizzato dal Ministero anche con riferimento ai precedenti concorsi.

Con riferimento al concorso straordinario, il Ministero ha chiarito alle Organizzazioni sindacali che il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda.

Inoltre, sul sito del Ministero è presente la FAQ n. 9, emanata a suo tempo in occasione della procedura straordinaria abilitante (che non è mai stata svolta).

 

Il servizio svolto senza il possesso del prescritto titolo di studio è valutabile ai fini del requisito di accesso purché il candidato sia in possesso del titolo di studio alla scadenza dei termini di presentazione della domanda?

Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda.

In estrema sintesi:

  • Il servizio prestato tramite MAD è valutabile al pari di qualsiasi altro servizio prestato
  • Il servizio prestato è valutabile solo se prestato con il titolo di studio necessario per insegnare in quella classe di concorso/ordine di scuola
  • Il servizio è valutabile anche se, al momento della prestazione, il docente non aveva il titolo di studio richiesto ma lo abbia conseguito successivamente entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, sanando in questo modo la situazione.
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