Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle legge Milleproroghe, pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, il Ministero dell’istruzione e del merito deve emanare il decreto per definire le modalità di partecipazione al corso-concorso per dirigenti scolastici. La data ultima, dunque, è il 28 aprile 2023.
Corso-concorso DS 2017: cosa sapere
Anche se la data ultima per l’emanazione del decreto relativo alla procedura riservata per i Dirigenti Scolastici è il 29 aprile, come riferiva Italia Oggi, il Ministero ha l’interesse ad avviare la procedura il prima possibile. Il Ministero ha come obiettivo avere a settembre 2023 una graduatoria con abbastanza aspiranti dirigenti scolastici, così da limitare il ricorso alle reggenze.
All’articolo 5, comma 5, sono aggiunti dal Milleproroghe i commi da 11 quinquies a 11-novies, che riportiamo di seguito:
11 -quinquies . La graduatoria del concorso indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale , 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, è valida fino all’anno scolastico 2025/2026, salvo quanto previsto dal comma 11 -septies . Al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di partecipazione ad un corso intensivo di formazione e della relativa prova finale, anche per prevenire le ripercussioni sull’Amministrazione dei possibili esiti dei contenziosi pendenti in relazione al predetto concorso.
Partecipanti
Al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al primo periodo che abbiano sostenuto almeno la prova
scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:
a) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta del predetto concorso ovvero abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, anche se successivamente caducato;
- b) abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale del predetto concorso.
Corso intensivo di formazione e assunzioni
11 -sexies . Ai fini della partecipazione al corso intensivo di formazione di cui al comma 11 -quinquies , il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al medesimo comma prevede le seguenti modalità di accesso:
- per i soggetti di cui al comma 11 -quinquies , lettera a) , il superamento, con un punteggio pari ad almeno 6/10, di una prova scritta, basata su sistemi informatizzati, a risposta chiusa;
- per i soggetti di cui al comma 11 -quinquies , lettera b) , il superamento di una prova orale con un punteggio pari ad almeno 6/10.
11 -septies . I soggetti che hanno sostenuto la prova finale del corso intensivo di formazione di cui al comma 11 -quinquies sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al medesimo comma e immessi in ruolo successivamente agli iscritti nelle graduatorie concorsuali vigenti. Le immissioni in ruolo sono effettuate, almeno per il 60 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, prioritariamente dalla graduatoria del concorso per titoli ed esami bandito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione 13 ottobre 2022, n. 194, e successivamente, fino al 40 per cento, attingendo alla graduatoria di cui al comma 11 -quinquies fino al suo esaurimento.
L’eventuale posto dispari è destinato alla procedura concorsuale ordinaria. Il contingente è ripartito annualmente su base regionale con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito contestualmente all’autorizzazione assunzionale. Nel caso in cui la graduatoria di un concorso per titoli ed esami sia esaurita e rimangano posti ad esso assegnati, questi vanno ad aggiungersi a quelli assegnati alla corrispondente graduatoria di cui al comma 11 -quinquies . Detti posti sono reintegrati in occasione della procedura assunzionale o concorsuale successiva.
Contributo di segreteria
Il 11 -octies aggiunge che “Il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito di cui al comma 11 -quinquies determina il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l’onere dell’attività di formazione e della procedura
selettiva. Tale decreto prevede, altresì, che le somme di cui al secondo periodo siano versate all’entrata e riassegnate al pertinente capitolo di spesa prima dell’avvio del corso di formazione.
11 -novies . Alle immissioni in ruolo si provvede con le assunzioni ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.