dell’Avv. Giuseppe Lizzio
Dopo anni di incertezze, a seguito di rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto del 24.04.2023, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, si è pronunciata con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 sul riconoscimento della Carta Docente agli insegnanti precari.
Una sentenza che non lascia più dubbi circa l’opportunità di riconoscere il bonus cd “CARTA DOCENTE” anche, e soprattutto, a quei docenti precari che ogni anno contribuiscono al buon andamento del sistema scolastico italiano.
Tale sentenza, infatti, ha cristallizzato alcuni importanti principi tra cui appunto il pieno diritto alla Carta docente per tutti i titolari di un contratto fino al 30 giugno, un diritto che spetterebbe a prescindere dal lavoro svolto dal ricorrente al momento della proposizione del ricorso, a cui basterebbe essere stato presente nelle graduatorie al fine di poter ottenere il bonus per gli anni in cui ha prestato servizio.
Tale diritto, pertanto, sussiste addirittura per tutto il personale che ha svolto il servizio di docenza, anche se adesso svolge altra attività. Quindi, per coloro a cui sarebbe spettata l’erogazione della Carta docente, ma che attualmente sia fuori dal sistema scolastico per qualsiasi ragione, spetterà un risarcimento pari al quantum di cui avrebbe avuto diritto se fosse ancora dipendente. Tale somma dovrà essere, ovviamente, accreditata dall’ Amministrazione scolastica.
Inoltre, la sentenza della Cassazione interviene anche sul tema della prescrizione, che è quinquennale e che decorre dalla data del conferimento della nomina, ma che può anche diventare decennale per chi non è più docente o inserito in graduatoria, come già detto.
La Corte non si è espressa sui contratti aventi durata fino al termine delle lezioni, come anche sui contratti part time. Si deve ritenere, però, che proprio perché la Cassazione non si è pronunciata, non si può escluderne a priori l’applicazione, tenendo sempre presente le finalità della Carta docente.
Pertanto, se si deve ritenere che le supplenze brevi possano essere ricomprese nel novero delle casistiche di applicazione del beneficio di cui sopra, in quanto costituiscono, anche se frammentate, un rapporto di lavoro fino al 30 giugno o fino al 31 agosto e siano provate le circostanze in cui la prestazione lavorativa giustifichi per la continuità della stessa, il beneficio introdotto dal legislatore per migliorare l’offerta formativa.
In ultimo, giova ricordare inoltre che, sulla materia, è recentemente intervenuto il legislatore con la Legge 103 del 10 agosto 2023, il cosiddetto Decreto salva infrazioni che ha esteso, a partire dal 1° settembre, il bonus di 500 euro per la formazione ai soli supplenti annuali (31 agosto), lasciando esclusi i docenti con contratto al 30 giugno. Dunque, alla luce della sentenza soprarichiamata, sarà ancora fondamentale depositare il ricorso per vedersi riconoscere il proprio diritto ai 500,00 euro annui.