Si è svolto oggi il secondo incontro programmato tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e il Ministero dell’Istruzione e del merito avente ad oggetto il decreto interministeriale di revisione delle classi di concorso.
PERCHÉ UNA REVISIONE DELLE CLASSI DI CONCORSO?
L’art 4 del Decreto Legge 36/2022 (c.d. Riforma del reclutamento) ha previsto la revisione e l’aggiornamento delle classi di concorso della scuola secondaria, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento:
con uno o più decreti del Ministro dell’istruzione da adottare, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla revisione e all’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.
Di seguito un resoconto delle principali novità secondo quanto si apprende dai Report sindacali (al momento ANIEF e FLC CGIL).
ACCORPAMENTO DELLE CLASSI DI CONCORSO
La prima questione è quella dell’accorpamento delle classi di concorso che prevedono procedure di esame e programmi disciplinari simili.
RECLUTAMENTO
Secondo quanto si apprende dai sindacati, l’accorpamento non inciderà sulle operazioni di nomina a tempo indeterminato e determinato, poiché per concorsi e supplenze saranno comunque predisposte graduatorie separate.
UTILIZZO DEGLI EVENTUALI SOPRANNUMERARI
Più complessa appare essere la questione della mobilità. La bozza del decreto rimanderà alla contrattazione collettiva le modalità di gestione dei soprannumerari.
Su richiesta dei sindacati è stato inserita la garanzia che in caso di esubero e di utilizzo in un grado inferiore, non si perderà la titolarità sul ruolo già acquisito e si manterrà il diritto alla retribuzione spettante in quello di precedente titolarità.
LE MODIFICHE NON SARANNO RETROATTIVE
Viene specificato espressamente che le modifiche ai requisiti di accesso non operano retroattivamente. In particolare, nell’articolato si richiama l’art. 5 del DM 259/2017, secondo il quale chi è in possesso di un titolo di studio conseguito entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto interministeriale può fare riferimento, sia per le graduatorie che per i futuri concorsi, ai requisiti previgenti (previsti dal DPR 19/2016 e successivo DM 259/2017).
CLASSI DI CONCORSO A-01, A-37, A-54 E LAUREA 54/S
Per l’accesso alle classi di concorso A-01 (che con il nuovo decreto comprenderà anche la A-17), A-37 e A-54, è stata inserita tra i titoli di accesso anche la laurea specialistica 54/S in pianificazione urbanistica ambientale.
CLASSE DI CONCORSO A-23
Per la classe di concorso A-23 (Lingua italiana per discenti di lingua straniera (alloglotti) si prevede l’equiparazione dei titoli L2 rilasciati da tutte le università anche telematiche (attualmente invece i titoli L2 sono solamente quelli individuati dal decreto 92/2016 recentemente integrato).
LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA E CLASSE DI CONCORSO A-23
La laurea a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) darà accesso anche alla classe A-23 se accompagnata dalla specifica abilitazione per Italiano L2 e da tre anni di insegnamento nei percorsi di alfabetizzazione per adulti stranieri.
LE ALTRE NOVITÀ
Le altre novità previste sono:
- Si prevedono integrazioni sulla validità della laurea in Conservazione dei Beni Culturali.
- Viene chiarito che solo la classe A-29 (Musica II grado) sia ad esaurimento e non anche la A-30 con la quale sarà accorpata.
- In linea generale per rendere più chiaro ed uniforme il testo si è intervenuti sulla forma, definendo i requisiti di accesso in modo più omogeneo, eliminando virgole e punti superflui, sono stati elencati i Settori Scientifici Disciplinari (o Accademici per l’AFAM) in luogo dei titoli congiunti. Inoltre viene chiarito che i CFU richiesti possono essere posseduti sia in modo distribuito tra i vari settori disciplinari che in un unico settore.
- Per alcune classi di concorso, che prevedevano l’acquisizione di un numero tra gli 84 e i 120 CFU (vedi A028), è stata prevista la diminuzione del numero di crediti necessari.
- Per altre classi di concorso (come la A061) non sarà più prevista la valutazione dei titoli professionali.
- Per lo strumento musicale si è proceduto ad una categorizzazione dei titoli per tipologia, integrabili con l’acquisizione dei CFU/CFA.
- Laddove il titolo di accesso richiede laurea più titolo congiunto è stato previsto che il titolo congiunto possa essere sostituito da determinati CFU\CFA.
- Sulla corrispondenza tra titoli di laurea, considerata la complessità della materia, si prevede, oltre ad effettuare un approfondito lavoro di equiparazione, di richiamare per completezza anche il decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e s.m.i (Si tratta del decreto che stabilisce l’equiparazione fra i vari titoli di laurea).
- Per la Tabella B che individuare i requisiti di accesso per le classi di concorso ITP, è stata operata una semplificazione delle classi di concorso e sono stati inseriti anche i diplomi di nuovo ordinamento. Tuttavia, si tratta di un lavoro necessariamente transitorio perché i diplomi ITP restano validi per l’accesso alle classi di concorso della tabella B solo fino al 31 dicembre 2024. Sarebbe stato quindi più opportuno individuare fin da ora le lauree triennali che daranno accesso alle classi di concorso in questione.
- Per conversazione in lingua straniera è previsto il riconoscimento delle scuole straniere su suolo estero e nazionale, purché valide per gli ordinamenti del Paese della lingua madre.