(webOd) ROMA. FLC CGIL. Revisione delle classi di concorso: la FLC CGIL rappresenta al Ministero le numerose criticità del provvedimento.
Nel confronto accolte diverse nostre proposte di correzione delle tabelle, oltre al riferimento al CCNI sulla mobilità. I titoli per gli ITP avranno validità fino al 31 dicembre 2024. Sulla A23 (Italiano L2) rimangono criticità per l’apertura indiscriminata a qualsiasi università per il rilascio del titolo.
La FLC CGIL ha comunicato oggi che Giovedì 16 novembre si è svolto al Ministero dell’Istruzione il secondo incontro per l’informativa sul decreto interministeriale di revisione delle classi di concorso, finalizzato alla semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli nella secondaria.
La FLC CGIL, rispetto al provvedimento presentato dall’Amministrazione durante la riunione del 7 novembre 2023, ha illustrato perplessità di carattere generale e puntuali richieste di modifica delle tabelle allegate al decreto. In premessa, la FLC CGIL ha ribadito che la proposta di revisione è stata elaborata senza un adeguato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, che avrebbero potuto contribuire ad una proposta funzionale a prevenire equivoci, errori e contenzioso.
Segnalate le conseguenze legate all’accorpamento di classi di concorso di gradi diversi (A-01 e A-17; A-12 e A-22; A-24 e A-25; A-29 e A-30; A-48 e A-49) che avranno effetti importanti su mobilità e reclutamento, la FLC CGIL ha proposto di prevedere al tavolo anche la presenza della Direzione generale per il Personale scolastico e della Direzione generale per i sistemi informativi, soprattutto al fine di elaborare i necessari correttivi.
Rispetto al testo del decreto, due le principali proposte:
- chiarire in modo inequivocabile che i titoli di accesso, che costituivano titolo di accesso alle classi di concorso ai sensi del DPR 19/2016 e del DM 259/2017, posseduti alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, conservano piena validità e senza integrazioni di CFU/CFA successivi;
- puntualizzare che i titoli di accesso devono essere univocamente ed esaustivamente elencati nella tabella A al fine di evitare il contenzioso e di sovraccaricare di lavoro le scuole e uffici impegnati nella valutazione e nella validazione delle domande degli aspiranti alle procedure di reclutamento.
Rispetto all’impianto generale, la FLC CGIL ha segnalato il rischio di un impoverimento culturale nelle aree artistiche e umanistiche con una revisione delle discipline di Italiano, Lingue e Arte, non coerente con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, che appare rispondere solo a logiche di razionalizzazione.
In merito ai nuovi inserimenti di titoli di studio, abbiamo segnalato che l’imponente integrazione di lauree e di crediti aggiuntivi rischia di non semplificare affatto le procedure, mentre la soppressione di altre lauree rischia di cancellare titoli che in passato erano titoli validi.
Alcuni rilievi:
Per la classe di concorso A-23 l’apertura a titoli di specializzazione di italiano L2 rilasciati da qualsiasi ateneo senza l’individuazione di parametri qualitativi (nonostante un recente parere del CSPI chiedesse la definizione di uno standard per i percorsi accreditati).
Per le classi di concorso per degli insegnanti tecnico-pratici, il provvedimento produce effetti che avranno validità fino al 31 dicembre 2024 perché non tiene conto dei nuovi requisiti previsti dal DM 59/2017 (il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato).
Il testo del Decreto Interministeriale assume moltissimi rimandi a precedenti fonti regolatrici che rende molto complicata la comprensione della validità dei titoli, oltre a lasciare spazi di dubbia interpretazione da chiarirsi successivamente.
Rispetto ai Titoli AFAM, la FLC CGIL ha indicato in dettaglio numerosi interventi correttivi sulla tabella che sono stati accolti.
L’Amministrazione, su richiesta del tavolo, ha specificato i seguenti passaggi:
- nelle classi di concorso accorpate, l’eventuale utilizzo del docente nel grado inferiore non fa venir meno il trattamento stipendiale in essere, né la titolarità sul ruolo già acquisito
- per concorsi e supplenze saranno predisposte graduatorie separate
- nell’articolato si richiama l’art. 5 del DM 259/2017, secondo il quale chi è in possesso di un titolo di studio conseguito entro la data di entrata in vigore del nuovo decreto interministeriale può fare riferimento, sia per le graduatorie che per i futuri concorsi, ai requisiti previsti dal DPR 19/2016 e successivo DM 259/2017 per le corrispondenti classi di concorso confluite ai sensi del DM 39/98 (qui il testo del Decreto) e del DM 22/05.
Conclusioni
Come FLC CGIL su alcuni aspetti affrontati nel confronto abbiamo ottenuto risultati rilevanti: la salvaguardia dei titoli di accesso validi sulla base della precedente normativa, la tutela delle posizioni giuridiche e stipendiali rispetto alle classi di concorso accorpate e il necessario rimando alla contrattazione sulla mobilità, in funzione della complessità delle regole che la riguardano. Rimane la criticità dell’intervento sulla classe A023, per l’apertura indiscriminata a tutte le università, anche telematiche, rispetto all’erogazione di corsi e master che daranno titolo per insegnare italiano agli stranieri. Il provvedimento, che appare rispondere solo a logiche di razionalizzazione, appare carente di un impianto culturale, didattico e pedagogico, fondato su una ben definita idea di formazione dei Docenti.