Quanto vale il CLIL nelle GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze)? In questo articolo cercheremo di fare chiarezza sulla valutazione di tale corso. Ci siamo occupati della questione in questo articolo a cui rimandiamo per un ulteriore approfondimento.
LE TABELLE TITOLI DELLE GPS
Le tabelle titoli allegate all’OM 112/2022 prevedono due distinte voci, valutate rispettivamente 6 e 3 punti:
CORSI CLIL DI CUI AL DM 249/2010
La prima voce si riferisce ai titoli di perfezionamento all’insegnamento CLIL aventi le caratteristiche di cui all’art 14 del DM 249/2010.
Ai predetti corsi accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione e di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1 del “Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue” pubblicato nel 2001 dal Consiglio d’Europa.
I percorsi formativi di cui al comma 1 sono istituiti per la scuola secondaria di secondo grado e prevedono l’acquisizione di almeno 60 crediti formativi comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 crediti formativi universitari”.
- Ai quali accedono gli insegnanti in possesso di abilitazione.
- Il cui accesso richiede il possesso di competenze certificate nella lingua straniera di almeno Livello C1.
- Di almeno 60 CFU comprensivi di un tirocinio di almeno 300 ore pari a 12 CFU (da svolgersi presso le scuole accreditate dall’ufficio scolastico regionale).
A conclusione del corso, al candidato che supera con esito favorevole l’esame finale è rilasciato il certificato attestante le acquisite competenze per l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera.
Pertanto ai corsi di perfezionamento per il CLIL (c.d. corsi di formazione metodologici-didattici) accedono in linea di principio, coloro che siano in possesso di una competenza linguistica certificata di livello almeno C1.
Per garantire uniformità tra i predetti corsi, le università si adeguano ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale.
Il Decreto 30 settembre 2011 ha previsto che l’attivazione da parte degli atenei di tali corsi è autorizzata in presenza dei seguenti requisiti:
- proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati del presente provvedimento;
- direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia il quale abbia nel curriculum competenze specifiche di tipo linguistico, metalinguistico e didattico sulla metodologia CLIL;
- attività formative affidate a docenti universitari di discipline linguistiche e glottodidattiche; a docenti universitari di settori scientifico-disciplinari delle discipline da veicolare competenti nella lingua straniera e a docenti di scuola secondaria di secondo grado ovvero esperti con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
- progettazione di percorsi, all’interno delle attività formative, finalizzati all’applicazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) nell’ambiente formativo CLIL;
- utilizzo in qualità di tutor di docenti di scuola secondaria di secondo grado con comprovata esperienza nella metodologia CLIL;
- convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione comprese nell’elenco di cui all’articolo 12 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio, ove siano in corso attività in CLIL.
Detto decreto ha inoltre specificato che i corsi sono riservati a docenti in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, per la disciplina per la quale gli stessi intendano conseguire il certificato. Specifici corsi possono altresì essere attivati in conformità all’allegato A, ai fini della realizzazione di percorsi di CLIL nella scuola secondaria di primo grado.
L’articolazione del corso e la tabella dei crediti formativi universitari sono dettagliati nell’Allegato B. La frequenza alle attività del corso è obbligatoria. L’accesso all’esame finale è subordinato alla verifica della presenza ad almeno l’80% delle attività didattiche e al totale adempimento delle ore di tirocinio.
ALTRI CORSI DI PERFEZIONAMENTO CLIL
I corsi finora analizzati presentano delle caratteristiche rigide definite dalla normativa sopra richiamata. Negli ultimi anni abbiamo assistito al proliferare di numerosi “corsi di perfezionamento” offerti da svariati enti di formazione\università telematiche.
Orbene, tali corsi spesso non hanno i requisiti per essere valutati come corsi di perfezionamento ai sensi del sopra citato DM 249/2010 che richiede, appunto, tra i vari requisiti l’abilitazione all’insegnamento come requisito di accesso, un tirocinio di almeno 300 ore e una conoscenza linguistica certificata di livello almeno C1.
Si tratta per lo più di corsi di perfezionamento “ordinari” di 1500 ore 60 CFU che hanno a oggetto la metodologia CLIL e che hanno ottenuto uno specifico riconoscimento con le nuove tabelle titoli delle Graduatorie Provinciali per le supplenze.
Tali corsi:
- solo se posseduti congiuntamente a una certificazione linguistica, danno diritto all’attribuzione di 3 punti (in aggiunta al punteggio attribuito per la certificazione linguistica stessa che andrà dichiarata nella relativa voce).
- Diversamente, qualora il candidato non possieda una certificazione linguistica, il corso di perfezionamento CLIL da 1500 ore 60 CFU potrà essere dichiarato e fatto valere come “normale” corsi di perfezionamento, per i quali le tabelle titoli prevedono l’attribuzione di 1 punto.
CERTIFICAZIONE CECLIL
La certificazione CeCLIL (Certificazione CLIL Università Ca’ Foscari di Venezia) viene valutata 3 punti.
CORSI DA 20 CFU PER I DOCENTI IN SERVIZIO
La certificazione ottenuta a seguito della frequenza dei percorsi di perfezionamento di 20 CFU ai sensi del DDG n. 6 del 16 aprile 2012 rivolti ai docenti in servizio nei Licei e negli Istituti tecnici, viene valutata 3 punti.
Tale decreto è stato recentemente modificato con il Decreto n. 1511 del 23 Giugno 2022 riguardante la riforma dei corsi di perfezionamento per la metodologia CLIL rivolti ai docenti in servizio.
Tali corsi, che prevedono attività formative per un totale di 20 CFU, sono rivolti ai docenti di discipline non linguistiche dei licei e degli istituti tecnici:
- a tempo indeterminato;
- a tempo determinato, nell’anno di attivazione dei corsi inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero nelle graduatorie dei concorsi per l’accesso all’insegnamento;
- a tempo determinato, nominati ai sensi dell’art. 59, c. 4 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (assunzioni straordinaria da GPS I fascia).
- a tempo determinato, nell’anno di attivazione dei corsi inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a) – scuola dell’infanzia e primaria – e comma 6, lettera a) – scuole secondarie di I e II grado – dell’OM 60 del 10 luglio 2020.
Inoltre possono accedere anche i docenti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole paritarie ovvero nei centri di formazione professionale che erogano percorsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione ma in tal caso senza alcun onere per lo Stato.
Ai corsi possono accedere i suddetti docenti purché in possesso di competenze linguistico-comunicative di livello almeno B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) nella lingua straniera oggetto del corso, rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell’elenco di cui ai decreti direttoriali attuativi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, n. 3889, come precisato nel punto e. degli Allegati A e B.
I corsi di perfezionamento sono realizzati da Università statali e non statali legalmente riconosciute, comprese le Università telematiche in possesso dei requisiti individuate attraverso appositi bandi emanati, dalla Direzione generale per il personale scolastico, con l’eventuale collaborazione di INDIRE.
TABELLA RIASSUNTIVA